Ordinanza n. 16460/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 54847 del 15.10.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso i profili di rito o di merito, riservandone espressamente ogni valutazione. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, invitandola a depositare l'Adeverinta ministeriale entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 16 giugno 2027.
Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'abilitazione a una classe di concorso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 ottobre 2025 con cui il Ministero ha concluso il procedimento negando il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per una classe di concorso. Il testo dell'ordinanza non indica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; rileva tuttavia che la controversia riguarda la prova del conseguimento dell'Adeverinta ministeriale, o certificazione finale di valore successiva al Nivel e indicante la materia per la quale si è conseguita l'abilitazione all'estero.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza all'incombente istruttorio potrà essere valutata dal giudice secondo la disposizione richiamata; l'ordinanza non anticipa gli effetti di tale valutazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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