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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26457/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione di legge, nullità e motivazione apparente e illogica relativa all'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria (riconoscimento operato a circa 50-100 metri e contrasto con dichiarazioni sulla possibilità di apporre la firma alla caserma alle 18:30); 2) travisamento della testimonianza del conducente (Mario Di Francesco), il quale avrebbe descritto diversamente la persona trasportata e reso dichiarazioni generiche sulla corrispondenza fisica; 3) insussistenza del reato per effetto della disciplina sulla sospensione/esecuzione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) in caso di detenzione di lunga durata, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e i rilievi della Corte costituzionale, nonché il mancato accertamento della pericolosità sociale e l'asserita illegittima protrazione della misura oltre la scadenza prevista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto valida e logica la motivazione dei giudici di merito circa l'identificazione dell'imputato da parte del Brigadiere Ambrosi (osservazione a 50-100 metri, conoscenza per ragioni d'ufficio e comportamento di fuga con volta indietro alla chiamata per nome). Ha inoltre escluso che la questione della possibilità di apporre la firma alla caserma incida sulla sussistenza della condotta contestata. Sul secondo motivo, ha affermato che la testimonianza del conducente era generica e non travisata rispetto agli elementi certi di identificazione acquisiti. Sul terzo motivo, ha ritenuto la censura generica e aspecifica: il ricorrente non ha fornito prove chiare e complete dei periodi di detenzione necessari per dimostrare la sospensione o la decadenza della misura senza una rivalutazione della pericolosità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale rilevando che, anche dopo la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 14, comma 2-ter (limite temporale), resta l'obbligo per il Tribunale di valutare la pericolosità al termine della detenzione, e che la difesa doveva allegare elementi certi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2001

    Norma incriminatrice relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; applicata come fatto contestato al ricorrente (allontanamento dal luogo di dimora previsto dalla misura).

  • art. 76 d.lgs. n. 159/2001

    Norma sulle circostanze aggravanti o connesse al reato contemplato dal Codice antimafia; utilizzata nella contestazione originaria e richiamata nella sentenza di condanna di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per motivi attinenti alla motivazione (tra cui travisamento della prova e motivazione apparente); la Corte li ha esaminati ma li ha ritenuti infondati per mancanza di specificità e per solidità della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dalla legge n. 161/2017)

    Disposizione che imponeva la verifica della pericolosità da parte del tribunale dopo detenzioni protratte per almeno due anni; la Corte ha richiamato la disciplina e la relativa giurisprudenza interpretativa, evidenziando gli effetti della successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha eliminato il limite temporale.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 51407 del 21/06/2018

    Principio secondo cui, in presenza di detenzione di lunga durata, la mancata rivalutazione della pericolosità può incidere sull'esecutività della misura di prevenzione; la Corte ha però richiamato che l'onere probatorio spetta alla difesa quando si allega la cessazione/ sospensione per detenzioni e che la giurisprudenza successiva mantiene la necessità di verifica da parte del tribunale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 162 del 2024

    Dichiarata l'incostituzionalità parziale dell'art. 14, comma 2-ter (eliminate le parole "se esso si è protratto per almeno due anni"); conseguentemente il Tribunale di sorveglianza deve valutare la persistenza della pericolosità senza il predetto limite temporale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per addebitare le spese al ricorrente a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • La valutazione dell'identificazione operata da un operante di polizia giudiziaria è pienamente valutabile in sede di merito: riconoscimenti effettuati anche da distanza (es. 50-100 m) possono essere ritenuti attendibili se il teste conosce l'individuo per ragioni d'ufficio e vi sono comportamenti corroboranti (es. fuga, reazioni alla chiamata per nome).
  • Dichiarazioni generiche o vaghe di testi occasionali (es. automobilista che ha dato un passaggio) non bastano a sovvertire una identificazione ritenuta solida; per contestare efficacemente l'attendibilità occorre confutare puntualmente i rilievi probatori indicati nei motivi di fatto della sentenza.
  • Chi deduce la cessazione o la sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione per effetto di periodi di detenzione deve allegare e documentare con precisione i periodi di carcerazione rilevanti: censure generiche o aspecifiche sono inammissibili per ottenere l'annullamento per cassazione.
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha cancellato il vincolo temporale ("almeno due anni"), il Tribunale di sorveglianza è tenuto a verificare la persistenza della pericolosità dell'interessato alla cessazione della detenzione senza un vincolo temporale predeterminato; tuttavia, la giurisprudenza conserva la necessità di adeguata istruttoria e di prova quando si contesta l'esecutività della misura.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale che i motivi siano specifici e non meramente assertivi: il ricorso deve indicare chiaramente gli errori di diritto o il travisamento delle prove, con riferimento a elementi concreti e documenti probatori.

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