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Sentenza

Sentenza n. 12122/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - dell'Autorizzazione, di contenuto non conosciuto, prot. n. REP_PROV_RM/RM - SUPRO/0050471 del 9.4.2025, rilasciata per silentium, avente ad oggetto l'istallazione della stazione radio base per la rete di telefonia mobile di Iliad S.p.A., sita in Via della Caffarella, 44 (codice impianto RM00040_080_03 Colle Romito); - di ogni atto del procedimento incardinato con l'istanza di installazione di una stazione radio base, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali delle sedute della Conferenza di servizi; - di ogni autorizzazione, parere, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato rilasciati nell'ambito del procedimento in oggetto; - del parere dell'ARPA - Agenzia Regionale di Protezione Ambientale in merito alla compatibilità del progetto con le disposizioni di cui al DPCM 8 luglio 2003; - del parere espresso dalle autorità proposte alla tutela di eventuali vincoli gravanti sul bene e sull'area di interesse, anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale; - della comunicazione relativa alla messa in esercizio dell'impianto e alla data di attivazione dello stesso, ove esistente; -di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202508590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione formatasi per silentium per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in area gravata da uso civico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione tacita e gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi all'installazione della stazione radio base. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 44, 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, della normativa regionale del Lazio, del regolamento comunale di Ardea n. 60/2007, dell'art. 8, comma 6, della l. 36/2001, degli artt. 134 e 142 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 14-bis della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, irragionevolezza e illogicità manifesta. In particolare, ha contestato l'omessa verifica della localizzazione dell'impianto secondo i criteri preferenziali stabiliti dal regolamento comunale, nonché la mancata tutela degli interessi ambientali e paesaggistici. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 142 e 146 del d.lgs. 42/2004, della l. 168/2017, del regolamento comunale e dell'art. 14-bis della l. 241/1990, sostenendo che fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Le parti resistenti e controinteressate hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere e hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riconoscendo la legittimazione e l'interesse del ricorrente sulla base della vicinitas e della prospettazione di una possibile nocività per l'ambiente, per la salute e per la qualità della vita, nonché del pregiudizio paesaggistico e patrimoniale. Nel merito ha accolto il primo motivo: il regolamento comunale di Ardea n. 60/2007 è stato ritenuto ancora vigente, non potendo un precedente giudicato cautelare determinarne la caducazione; dagli atti è emersa la totale assenza di istruttoria sulla localizzazione della stazione radio base secondo i criteri preferenziali regolamentari. Il silenzio-assenso si è quindi formato illegittimamente per difetto di istruttoria. Il secondo motivo è stato respinto: ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 259/2003, per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità rientranti negli artt. 44 e seguenti del Codice, installate su terreni gravati da uso civico e ricadenti nell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. 42/2004, non si applica il vincolo paesaggistico previsto da tale disposizione e non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è stato comunque accolto e l'autorizzazione impugnata annullata. Il Comune di Ardea è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori; spese compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • artt. 44 e seguenti d.lgs. 259/2003

    L'autorizzazione per l'installazione della stazione radio base rientra nel procedimento previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche e può formarsi per silentium, ma il silenzio-assenso è illegittimo se il procedimento risulta privo dell'istruttoria richiesta dalla disciplina applicabile.

  • art. 54-bis d.lgs. 259/2003

    Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici ... non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio.

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese quelle autorizzate ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Codice, non sono soggette al vincolo paesaggistico dell'art. 142, comma 1, lett. h), quando insistono su terreni gravati da uso civico.

  • art. 142, comma 1, lett. h) d.lgs. 42/2004

    La disposizione individua il vincolo paesaggistico relativo ai terreni gravati da usi civici; nel caso deciso, tale vincolo è stato ritenuto non applicabile all'infrastruttura per effetto dell'art. 54-bis del d.lgs. 259/2003.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione paesaggistica non era necessaria nel caso concreto, poiché l'installazione ricadeva nell'ambito derogatorio dell'art. 54-bis del d.lgs. 259/2003.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La disciplina della conferenza di servizi è stata richiamata nel procedimento, ma la decisione ha accertato soprattutto l'omessa istruttoria sulla localizzazione dell'impianto secondo i criteri regolamentari.

  • art. 8 del Regolamento comunale di Ardea approvato con delibera consiliare n. 60/2007

    L'inserimento di nuovi impianti ... deve privilegiare, possibilmente in co-siting (condivisione), la localizzazione in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto ... Gli impianti ... non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo ... Negli ambiti ... l'autorizzazione ... è soggetta al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

    Il regolamento, ritenuto vigente, impone criteri preferenziali di localizzazione e specifiche condizioni per gli impianti in ambiti paesaggisticamente tutelati; la loro mancata istruttoria rende illegittimo il silenzio-assenso.

Massime di principio

  • La vicinitas, accompagnata dalla prospettazione di una possibile nocività dell'impianto per l'ambiente circostante, la salute, la qualità della vita o il valore del bene, è sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse a ricorrere; l'effettiva nocività e la consistenza della prova attengono al merito della controversia, non all'ammissibilità dell'azione.
  • Il silenzio-assenso formatosi sull'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base è illegittimo quando l'amministrazione non svolge alcuna istruttoria sui criteri preferenziali di localizzazione stabiliti da un regolamento comunale vigente.
  • Un precedente giudicato cautelare non è idoneo a caducare né a stabilire definitivamente l'illegittimità o l'inefficacia di un regolamento amministrativo, non producendo effetti di giudicato sulla validità e vigenza dell'atto regolamentare.
  • Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 259/2003, per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità rientranti negli artt. 44 e seguenti del Codice e installate su terreni gravati da uso civico, non si applica il vincolo paesaggistico dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. 42/2004; conseguentemente, per tali infrastrutture non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del medesimo decreto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioAutorizzazione paesaggistica
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potere

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