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Legge

L.R. Veneto 4/2011

Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 4/2011 modifica la l.r. n. 8/2006 sulle biomasse legnose: amplia i casi di aree non considerate bosco e consente, entro condizioni fissate dalla Giunta entro il 31 marzo 2011, la realizzazione di piazzole di stoccaggio su terreni agricoli per la filiera corta. Non contiene una durata limitata espressa, ma incide su una disciplina settoriale ancora vigente solo nei limiti in cui non sia stata successivamente abrogata o modificata.

Modifica alla disciplina veneta sulle biomasse legnose per energia

Modifica della disciplina veneta sulle biomasse legnose per scopi energetici

La legge regionale del Veneto n. 4 del 2011 interviene sulla l.r. n. 8/2006, dedicata al sostegno della produzione e dell’utilizzo di biomasse legnose per finalità energetiche. L’obiettivo è favorire l’approvvigionamento locale, la filiera corta e un più agevole uso di superfici e strutture funzionali allo stoccaggio del legname.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e integra la disciplina regionale sulle biomasse legnose. Le modifiche incidono sia sulla definizione di aree da non considerare bosco ai fini della legge, sia sulla possibilità di realizzare piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato.

Aree non considerate bosco

Ai fini della l.r. n. 8/2006, non sono considerate bosco, oltre ai terreni già esclusi dall’articolo 14 della l.r. n. 52/1978, purché non siano aree specificamente tutelate da strumenti urbanistici, territoriali o da altre disposizioni di legge:

  • le macchie boscate e i boschetti fino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, anche se realizzati senza finanziamenti pubblici;
  • nei territori compresi nell’ambito delle comunità montane, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni.

Per questi ultimi casi, l’applicazione del parametro temporale deve essere definita dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, tramite le disposizioni attuative.

Strutture per lo stoccaggio delle biomasse

La legge introduce una specifica disciplina per le piazzole attrezzate destinate allo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, con l’obiettivo di incrementare l’approvvigionamento locale e razionalizzare il trasporto nell’ambito della filiera corta. Tali interventi:

  • non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agroindustriale ai sensi dell’articolo 44, comma 7, della l.r. n. 11/2004;
  • possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti che esercitano attività agromeccanica;
  • operano in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della l.r. n. 11/2004.

Disposizioni attuative della Giunta regionale

La Giunta regionale deve stabilire entro il 31 marzo 2011, con riferimento agli interventi sulle piazzole attrezzate:

  • le modalità di realizzazione secondo criteri di sostenibilità ambientale;
  • le modalità di ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo;
  • gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.

Regime temporale e attualità della norma

La legge non prevede un termine di efficacia generale né una disciplina transitoria specifica. Tuttavia il rinvio a un termine preciso per l’adozione delle disposizioni attuative della Giunta riguarda solo l’attuazione iniziale della novella. In assenza di elementi ulteriori nel testo, la legge resta una modifica strutturale della disciplina regionale sulle biomasse legnose.

Testo integrale

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