L.R. Veneto 5/2011
Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta stabilisce che, ai fini della DIA edilizia, gli impianti elettrici da fonti rinnovabili di piccola taglia e gli impianti di piccola cogenerazione collocati in area agricola su lotti contigui, anche di più proprietari o con un’unica connessione alla rete, siano considerati un unico impianto. Serve a evitare frazionamenti artificiosi e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, dal 16 febbraio 2011.
Aggregazione di impianti a biomasse, biogas e altre rinnovabili in area agricola
Aggregazione di impianti energetici in area agricola
La legge regionale del Veneto disciplina il criterio di considerazione unitaria di alcuni impianti di produzione di energia collocati in area agricola. L’obiettivo è evitare la frammentazione artificiosa di iniziative che, pur presentate come distinte, risultano funzionalmente collegate e incidono sul medesimo ambito territoriale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 387/2003;
- solo quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie della tabella A del medesimo decreto;
- gli impianti di piccola cogenerazione definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 20/2007.
La regola opera quando tali impianti sono collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui, appartenenti a uno o più proprietari, oppure quando può essere individuata un’unica soluzione di connessione alla rete.
Effetto giuridico principale
Nei casi descritti, gli impianti devono essere considerati, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima necessaria per ricorrere alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, come un unico impianto.
Questo comporta che la potenza complessiva va sommata e valutata unitariamente. Se l’insieme supera le soglie che consentono il ricorso alla sola DIA, non può essere trattato come più interventi autonomi elusivi dei limiti previsti dalla normativa statale richiamata.
Finalità pratica della norma
La disposizione mira a:
- impedire una proliferazione incontrollata di impianti di piccola taglia in aree territorialmente ristrette;
- evitare un uso strumentale delle semplificazioni procedurali previste per gli impianti di minore potenza;
- tutelare ambiente, paesaggio e salubrità delle aree agricole interessate.
Entrata in vigore
La legge è stata dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi il 16 febbraio 2011.
Portata temporale e attualità
La disciplina non contiene un termine finale di efficacia né un regime transitorio. Tuttavia, si tratta di una norma molto circoscritta e legata a un particolare criterio di qualificazione degli impianti ai fini edilizi/autorizzativi; per la sua limitata portata materiale e per l’anzianità dell’atto, essa appare oggi di utilità pratica ridotta, pur non risultando dal testo una formale abrogazione.
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