L.R. Veneto 6/2011
Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto vieta in generale l’abbattimento degli olivi, salvo i casi e le deroghe previsti, con esclusioni per piante ornamentali, monumentali e vivaistiche. Regola comunicazioni/autorizzazioni, possibile reimpianto compensativo, casi derogatori e sanzioni da 200 a 500 euro per albero. Prevede l’aggiornamento attuativo della Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina dell'abbattimento degli alberi di olivo nel Veneto
Disciplina dell’abbattimento degli alberi di olivo nel Veneto
La legge tutela il patrimonio olivicolo regionale come componente del paesaggio, dell’ambiente e del territorio agricolo veneto, bilanciandolo con le esigenze di gestione e convenienza economica dell’attività agricola. La disciplina riguarda il solo territorio della Regione Veneto e si concentra sulle condizioni per abbattere, estirpare o trapiantare piante di olivo, nonché sulle relative sanzioni.
Ambito di applicazione e definizioni
L’abbattimento degli alberi di olivo è in linea generale vietato, salvo le eccezioni previste dalla legge. Ai fini della disciplina, sono assimilati all’abbattimento anche il taglio, l’estirpazione e la cavatura della pianta finalizzata a un successivo trapianto.
Non rientrano nella disciplina:
- gli olivi con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa in giardini e parchi;
- gli alberi monumentali di olivo inseriti nell’elenco regionale previsto dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20;
- gli olivi estirpati nell’ambito di un’azienda vivaistica da soggetto titolare dell’autorizzazione prevista dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19.
Regola generale per l’abbattimento
In deroga al divieto, l’abbattimento è consentito secondo la disciplina prevista dalla legge o secondo la disciplina derogatoria nei casi ammessi. Resta espressamente ferma la rilevanza dei vincoli e del regime sanzionatorio specifico per gli oliveti realizzati a fronte di contributi pubblici.
Nei terreni privi di vincoli paesaggistici o idrogeologici, l’abbattimento può avvenire previa comunicazione al comune competente almeno 30 giorni prima. La comunicazione deve essere presentata dal proprietario o dal conduttore munito del consenso del proprietario e serve alla verifica di conformità con gli strumenti urbanistici. Decorso il termine senza provvedimenti, si forma il silenzio-assenso.
Nei casi in cui l’area sia sottoposta a tutela o vincolo paesaggistico o idrogeologico, l’abbattimento può essere autorizzato dal comune su domanda dell’interessato, previo provvedimento dell’autorità competente in materia.
Compensazione e limite di abbattimento ordinario
Per compensare gli alberi abbattuti, può essere imposto il reimpianto di un numero equivalente di olivi, nello stesso fondo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente. L’autorizzazione o la comunicazione possono stabilire modalità e termini dell’impianto compensativo.
In ogni caso, per singola azienda agricola possono essere abbattuti fino a 5 alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno 30 giorni prima dell’abbattimento.
Disciplina derogatoria per non conformità urbanistica
Se l’intervento non è conforme agli strumenti urbanistici, il comune può comunque autorizzare l’abbattimento quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
- morte fisiologica della pianta, improduttività permanente o scarsa produttività per cause non rimovibili;
- eccessiva fittezza del sesto d’impianto, tale da arrecare danno all’oliveto o rendere disagevoli le operazioni colturali;
- opere di miglioramento fondiario finalizzate alla stabilità del suolo, alla prevenzione dell’erosione, alla corretta regimazione delle acque superficiali o al miglioramento dell’accessibilità ai fondi;
- interventi edilizi di natura privata, purché autorizzati dall’ente competente;
- opere di pubblica utilità.
Le circostanze relative a morte fisiologica, improduttività/scarsa produttività ed eccessiva fittezza sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.
Sanzioni amministrative
L’abbattimento effettuato senza la preventiva comunicazione, senza la preventiva autorizzazione comunale, senza rispettare l’impianto compensativo o senza completare gli interventi richiesti per le opere di miglioramento fondiario e per gli interventi edilizi è punito con sanzione amministrativa di 500 euro per ogni albero abbattuto o non impiantato.
Per l’abbattimento rientrante nel limite dei 5 alberi per biennio:
- se avviene senza la preventiva comunicazione alle strutture regionali competenti, la sanzione è di 200 euro per albero;
- se supera il limite di 5 alberi per biennio, la sanzione è di 500 euro per albero.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981. Le funzioni di vigilanza, irrogazione e riscossione delle sanzioni sono attribuite al comune competente per territorio.
Attuazione
La Giunta regionale deve definire modalità e procedure attuative entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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