Circolare INAIL n. 16 del 22 marzo 2006
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL comunica l’adeguamento dei tassi di interesse collegati al pagamento rateale o dilazionato dei premi e degli accessori, a seguito dell’aumento del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE. Dal 8 marzo 2006 il tasso per rateazioni e dilazioni è pari all’8,50%, mentre quello da usare per il calcolo delle sanzioni civili è pari all’8,00%. La nuova misura si applica alle domande presentate dall’8 marzo 2006 e, per quelle anteriori, anche in presenza di specifiche condizioni legate alla comunicazione del piano da parte della Sede. È inoltre richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi dell’ultimo decennio.
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare interviene per aggiornare i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni del pagamento dei premi e accessori INAIL, nonché la misura utilizzata per il calcolo delle sanzioni civili. L’aggiornamento discende dalla decisione della Banca Centrale Europea del 2 marzo 2006 sul tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’8 marzo 2006.
Presupposto dell’aggiornamento
La BCE ha fissato il tasso minimo di partecipazione al 2,50%. Tale variazione comporta, per effetto dei criteri normativi richiamati dalla circolare, l’adeguamento automatico dei tassi applicati dall’INAIL ai debiti per premi e accessori.
Nuovi tassi applicabili
A seguito dell’aggiornamento vengono fissati:
- all’8,50% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori;
- all’8,00% la misura da utilizzare per il calcolo delle sanzioni civili.
La circolare specifica che i due valori derivano dal tasso minimo di partecipazione dell’eurosistema incrementato, rispettivamente, di 6 punti e di 5,5 punti.
Ambito temporale di applicazione
La nuova misura si applica:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dall’8 marzo 2006;
- alle istanze presentate prima dell’8 marzo 2006, se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- alle istanze presentate prima dell’8 marzo 2006, se il piano di rateazione o dilazione è stato comunicato in data 8 marzo 2006 o successiva.
Resta quindi rilevante, ai fini dell’applicazione del nuovo tasso, non solo la data di presentazione dell’istanza ma anche lo stato della comunicazione del piano da parte della Sede.
Riferimenti richiamati e supporti operativi
Nel quadro normativo vengono richiamate le principali disposizioni che disciplinano la determinazione del tasso di interesse, il sistema delle rateazioni/dilazioni e il meccanismo delle sanzioni civili. In particolare, per le modalità di applicazione delle sanzioni civili viene richiamata la circolare INAIL n. 56 del 2001.
La circolare segnala inoltre la presenza di un allegato con un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, predisposto per agevolare le operazioni di calcolo.
Punti principali
Aggiornamento del tasso di interesse
La Banca Centrale Europea ha fissato al 2,50% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’8 marzo 2006. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL stabilisce l’8,50% quale tasso di interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, e l’8,00% quale misura da utilizzare per il calcolo delle sanzioni civili.
Ambito di applicazione della nuova misura
Il nuovo tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dall’8 marzo 2006. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la Sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure se il piano è stato comunicato in data 8 marzo 2006 o successiva.
Riferimenti normativi e operativi
La circolare si fonda sulla normativa richiamata nel quadro normativo, in particolare sulle disposizioni in materia di determinazione del tasso di interesse, di rateazione e di sanzioni civili. Per le modalità applicative delle sanzioni civili viene richiamata la circolare INAIL n. 56 del 2001. È inoltre segnalata la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato alla circolare.
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