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Sentenza

Sentenza del 13/10/2015 n. 5285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Scritture contabili - Tenuta e conservazione - Modalità - Ricevute fiscali prive dei dati identificativi clienti - Omessa contabilizzazione ricavi esigui - Conseguenze - Accertamento - Legittimità - Accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 - Insufficiente - Irrilevanza della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione aveva ritenuto inattendibile la contabilità aziendale sulla base della circostanza che la quasi totalità delle ricevute fiscali fosse priva dei dati identificativi dei clienti, del nominativo del ristorante e dell’indicazione dell’IVA, nonché della mancata contabilizzazione di alcune fatture emesse. Su tale presupposto aveva proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente sosteneva invece che le irregolarità fossero meramente formali o riferite a importi esigui e, quindi, insufficienti a mettere in dubbio l’attendibilità complessiva della contabilità. Richiamava inoltre una sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale dal reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000.

La decisione

L’accertamento induttivo è stato ritenuto illegittimo perché le irregolarità contestate, considerate nel loro complesso, erano di natura prevalentemente formale o riguardavano importi non significativi e non dimostravano l’inattendibilità globale della contabilità. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nel processo tributario: i due giudizi seguono regole probatorie differenti, poiché nel processo tributario possono operare presunzioni che non sarebbero sufficienti per una condanna penale. L’accertamento è stato quindi annullato, nei limiti oggetto della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento induttivo fondato sull’inattendibilità delle scritture contabili.

    La norma consente all’Amministrazione di ricostruire induttivamente il reddito quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili. Tuttavia, irregolarità soltanto formali o riferite a importi esigui non sono sufficienti, da sole, a giustificare il ricorso a tale metodo.

  • Art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000

    Reato di dichiarazione infedele.

    L’assoluzione penale dal reato tributario non vincola automaticamente il giudice tributario, poiché nel processo fiscale vigono regole probatorie diverse e possono essere utilizzate presunzioni non sufficienti per una condanna penale.

Massime di principio

  • L’Amministrazione non può considerare inattendibile l’intera contabilità sulla base di mere irregolarità formali o di omissioni di importo modesto; deve dimostrare elementi concreti e complessivi di inattendibilità.
  • Per legittimare un accertamento induttivo è necessario che le irregolarità contabili siano sostanziali, significative e tali da impedire una ricostruzione affidabile del reddito.
  • La mancata indicazione di alcuni dati nelle ricevute fiscali può costituire una violazione formale, ma non comporta automaticamente la presunzione di ricavi non dichiarati.
  • La sentenza penale e quella tributaria sono autonome: un’assoluzione penale può essere valutata dal giudice tributario, ma non determina necessariamente l’annullamento dell’accertamento fiscale.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; tali presunzioni possono avere valore fiscale anche se non sarebbero sufficienti per una condanna penale.

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