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Legge

L.R. Veneto 19/2022

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 19/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto adegua varie norme su contributi per edifici di culto, mobilità e sicurezza stradale, governo del territorio, ambiente, difesa del suolo e parchi regionali. Introduce modifiche organizzative e procedurali, abroga alcune disposizioni edilizie e aggiorna composizioni di organi e competenze. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURV ed è applicabile solo in Veneto.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 su edifici di culto, mobilità, governo del territorio, ambiente e parchi regionali

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 19 del 29 luglio 2022 interviene in modo coordinato su più settori dell’ordinamento regionale, aggiornando discipline vigenti in materia di edifici di culto, mobilità e sicurezza stradale, governo del territorio, ambiente, difesa del suolo e parchi regionali. Le modifiche hanno natura prevalentemente ordinamentale e organizzativa, con alcuni adeguamenti procedurali e con abrogazioni selettive di norme non più attuali.

Interventi per gli edifici di culto

La disciplina regionale sui contributi per le opere di urbanizzazione viene estesa anche agli edifici strumentali all’attività religiosa. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con intensità differenziata in base alla natura del bene:

  • fino all’80% della spesa di progetto per edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004;
  • fino al 50% della spesa di progetto per gli altri edifici;
  • fino all’80% della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati.

L’istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti secondo l’ordinamento di ciascuna confessione religiosa. Il contributo è erogato in un’unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo e della dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori. Per quanto non disciplinato diversamente, si applica la normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.

Mobilità e sicurezza stradale

La legge modifica la disciplina regionale sugli interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, intervenendo soprattutto sulle modalità di relazione con il Consiglio. In particolare:

  • viene soppressa la previsione della previa audizione della competente commissione consiliare in sede di determinazione regionale;
  • resta l’obbligo di comunicare alla competente commissione consiliare il provvedimento adottato;
  • il termine per la presentazione della relazione/comunicazione periodica passa a una cadenza biennale, mantenendo il riferimento al 28 febbraio.

Governo del territorio: abrogazioni e Commissione regionale per il paesaggio

Nel settore urbanistico-edilizio la legge dispone l’abrogazione di due previsioni regionali relative a interventi di sostegno e riqualificazione del settore edilizio, eliminando dall’ordinamento regionale disposizioni ormai non più operative.

Inoltre viene aggiornata la composizione della Commissione regionale per il paesaggio. Tra le principali novità:

  • il direttore del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, o suo delegato, entra tra i componenti;
  • è abrogata una delle precedenti lettere della composizione;
  • il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, o suo delegato, è espressamente ricompreso;
  • nei casi riguardanti boschi, foreste, filari, alberate e alberi monumentali, partecipa un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto” o suo delegato.

L’adeguamento della composizione della Commissione deve essere effettuato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ambiente, difesa del suolo e attività speleologiche

La legge aggiorna la disciplina regionale sulle attività speleologiche, attribuendo alla struttura regionale competente in materia di geologia l’approvazione dell’iscrizione all’Albo e sostituendo tale struttura alla Giunta regionale in alcune previsioni dell’articolato originario.

In materia ambientale, per le procedure di VIA e per quelle connesse all’autorizzazione integrata ambientale, viene estesa la disciplina ai procedimenti finalizzati al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo alle tipologie progettuali di competenza regionale.

Viene inoltre introdotta una deroga alla disciplina generale per l’approvazione delle modifiche del Piano di tutela delle acque: nei soli casi in cui sia necessario aggiornare la classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni ARPAV, l’approvazione avviene con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. La stessa struttura riferisce alla commissione consiliare competente con cadenza biennale sullo stato delle acque.

Sempre in materia ambientale e forestale, la legge amplia gli interventi ammissibili includendo anche la manutenzione e realizzazione di opere per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Parchi regionali

La disciplina dei parchi regionali viene aggiornata nella composizione degli organi e nelle regole di adeguamento degli statuti e regolamenti.

Per il Parco regionale del Delta del Po è prevista la presenza di un rappresentante delle associazioni espressione della pesca professionale. Inoltre:

  • il rappresentante delle associazioni di promozione turistica è sostituito da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale;
  • tra i componenti entrano anche le associazioni ittiche con finalità sportiva o ricreativa;
  • è inserito un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del turismo.

Nella disciplina degli organi consultivi sono ricomprese anche le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo e le Pro Loco iscritte all’albo regionale.

Le Comunità dei singoli enti parco devono adeguare statuti e regolamenti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Se ciò non avviene, la Giunta regionale interviene in via sostitutiva predisponendo uno schema conforme da sottoporre alla Comunità. Le modifiche alla composizione degli organi si applicano dal loro rinnovo.

Disposizioni finali, efficacia e profilo finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La legge opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Veneto.

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