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Sentenza

Sentenza del 26/07/2016 n. 4930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Contestazioni di merito da parte del contribuente - Giudice tributario - Valutazione - Potere di apprezzamento - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione intermedia del giudice tributario è stata ritenuta legittima. Il giudice, mantenendosi nell'ambito dell'atto impositivo e delle contestazioni proposte, può esercitare i poteri di apprezzamento e valutazione delle prove previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., anche senza accogliere integralmente né la richiesta dell'Ufficio né quella del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguardava la possibile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., qualora il giudice tributario avesse adottato una decisione intermedia rispetto alle contrapposte richieste delle parti. È stato chiarito che, quando il contribuente formula contestazioni di merito e il giudice resta entro i limiti dell'atto di accertamento, il giudice può valutare autonomamente gli elementi di prova e giungere a una soluzione parzialmente favorevole a una parte, senza violare l'art. 112 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di adottare una decisione intermedia, purché essa resti nell'ambito dell'atto impositivo e delle questioni sottoposte al suo esame.

  • Art. 115 c.p.c.

    Consente al giudice di valutare le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • Art. 116 c.p.c.

    Riconosce al giudice il potere di valutare le prove secondo prudenza, salvo i casi in cui la legge attribuisca a una prova un valore predeterminato.

  • Cass. n. 4442/2010

    Il precedente è richiamato a sostegno della legittimità del potere del giudice tributario di valutare nel merito la pretesa fiscale e di determinare una soluzione non necessariamente coincidente con le richieste integrali delle parti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non è necessariamente obbligato ad accogliere integralmente oppure respingere integralmente le domande delle parti: può adottare una soluzione intermedia, purché resti entro l'oggetto dell'accertamento e delle contestazioni.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta di decidere su domande o questioni estranee al processo, ma non impedisce una diversa quantificazione o valutazione della pretesa fiscale già controversa.
  • Quando la contestazione del contribuente riguarda il merito dell'imposizione, il giudice può esercitare un autonomo potere di valutazione delle prove e rideterminare la pretesa, se gli elementi acquisiti lo giustificano.
  • Una decisione intermedia è legittima solo se adeguatamente motivata e se non introduce una pretesa fiscale nuova o fondata su elementi estranei all'atto impugnato.

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