Sentenza del 26/07/2016 n. 4930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Contestazioni di merito da parte del contribuente - Giudice tributario - Valutazione - Potere di apprezzamento - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione intermedia del giudice tributario è stata ritenuta legittima. Il giudice, mantenendosi nell'ambito dell'atto impositivo e delle contestazioni proposte, può esercitare i poteri di apprezzamento e valutazione delle prove previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., anche senza accogliere integralmente né la richiesta dell'Ufficio né quella del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava la possibile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., qualora il giudice tributario avesse adottato una decisione intermedia rispetto alle contrapposte richieste delle parti. È stato chiarito che, quando il contribuente formula contestazioni di merito e il giudice resta entro i limiti dell'atto di accertamento, il giudice può valutare autonomamente gli elementi di prova e giungere a una soluzione parzialmente favorevole a una parte, senza violare l'art. 112 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di adottare una decisione intermedia, purché essa resti nell'ambito dell'atto impositivo e delle questioni sottoposte al suo esame.
Art. 115 c.p.c.
Consente al giudice di valutare le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, secondo il proprio prudente apprezzamento.
Art. 116 c.p.c.
Riconosce al giudice il potere di valutare le prove secondo prudenza, salvo i casi in cui la legge attribuisca a una prova un valore predeterminato.
Cass. n. 4442/2010
Il precedente è richiamato a sostegno della legittimità del potere del giudice tributario di valutare nel merito la pretesa fiscale e di determinare una soluzione non necessariamente coincidente con le richieste integrali delle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non è necessariamente obbligato ad accogliere integralmente oppure respingere integralmente le domande delle parti: può adottare una soluzione intermedia, purché resti entro l'oggetto dell'accertamento e delle contestazioni.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta di decidere su domande o questioni estranee al processo, ma non impedisce una diversa quantificazione o valutazione della pretesa fiscale già controversa.
- Quando la contestazione del contribuente riguarda il merito dell'imposizione, il giudice può esercitare un autonomo potere di valutazione delle prove e rideterminare la pretesa, se gli elementi acquisiti lo giustificano.
- Una decisione intermedia è legittima solo se adeguatamente motivata e se non introduce una pretesa fiscale nuova o fondata su elementi estranei all'atto impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 1369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4910 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →