Sentenza del 26/07/2016 n. 1369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Rigetto istanza in autotutela di annullamento dell'avviso di accertamento - Non impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto dell'Amministrazione di ritirare in autotutela un avviso di accertamento non impugnato tempestivamente e quindi divenuto definitivo. Sosteneva, in sostanza, che il diniego fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
La decisione
La sentenza ha escluso l'impugnabilità del diniego di autotutela. Il rifiuto di annullare un atto impositivo ormai definitivo non introduce una nuova lesione né modifica il quadro giuridico già consolidato per effetto della mancata impugnazione dell'accertamento originario. Pertanto, il diniego non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Resta invece autonomamente impugnabile un eventuale nuovo atto dell'Amministrazione che ampli la pretesa tributaria originaria.
Norme richiamate
Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'elenco degli atti impugnabili non comprende il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo, quando il diniego non produce una nuova e autonoma lesione. È invece possibile impugnare un nuovo atto che ampli la pretesa tributaria rispetto a quella originaria.
Massime di principio
- Il mancato tempestivo ricorso contro un avviso di accertamento ne determina, in linea generale, la definitività; la richiesta di autotutela non può essere utilizzata per riaprire i termini o eludere gli effetti della mancata impugnazione.
- Il diniego di autotutela su un atto definitivo non è normalmente autonomamente impugnabile, perché non aggiunge una nuova pretesa né modifica la posizione già consolidata del contribuente.
- L'autonoma impugnazione è invece ammissibile quando l'Amministrazione emette un nuovo atto sostanzialmente ampliativo o innovativo rispetto all'accertamento originario, poiché tale atto produce una nuova lesione.
- La mera illegittimità o ingiustizia dell'atto originario non rende automaticamente impugnabile il successivo diniego di autotutela: occorre verificare se quest'ultimo abbia effetti nuovi e concreti.
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