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Sentenza

Sentenza del 26/07/2016 n. 4904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Sentenza - Motivazione - Giudice - Elementi posti a fondamento della decisione - Sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la motivazione della sentenza, ritenuta eventualmente insufficiente perché il giudice non aveva esaminato espressamente e singolarmente tutte le allegazioni, prospettazioni, argomentazioni e i rilievi delle parti.

La decisione

Il principio affermato è che, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il giudice non deve rispondere analiticamente a ogni argomento prospettato dalle parti. È sufficiente che esponga in modo conciso e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Gli argomenti non espressamente esaminati si intendono implicitamente disattesi quando risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso motivazionale seguito. Il testo richiama Cass. n. 407/2006.

Norme richiamate

  • Art. 132, n. 4, codice di procedura civile

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non è necessario che il giudice esamini singolarmente tutte le deduzioni delle parti.

Massime di principio

  • Una motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il ragionamento decisorio e il collegamento tra i fatti accertati, le norme applicate e la conclusione raggiunta.
  • L'omessa risposta espressa a una singola argomentazione non comporta automaticamente nullità o vizio della sentenza: l'argomento può ritenersi implicitamente respinto se incompatibile con la decisione.
  • La censura sulla motivazione deve individuare una reale contraddittorietà, incomprensibilità o mancanza delle ragioni decisive, non la semplice assenza di una risposta analitica a ogni deduzione.
  • Il giudice conserva un obbligo di motivazione sintetica ma effettiva; una motivazione meramente apparente o priva dell'indicazione delle ragioni fondamentali della decisione non soddisfa l'art. 132, n. 4, c.p.c.

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