Sentenza del 26/07/2016 n. 4904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Sentenza - Motivazione - Giudice - Elementi posti a fondamento della decisione - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la motivazione della sentenza, ritenuta eventualmente insufficiente perché il giudice non aveva esaminato espressamente e singolarmente tutte le allegazioni, prospettazioni, argomentazioni e i rilievi delle parti.
La decisione
Il principio affermato è che, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il giudice non deve rispondere analiticamente a ogni argomento prospettato dalle parti. È sufficiente che esponga in modo conciso e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Gli argomenti non espressamente esaminati si intendono implicitamente disattesi quando risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso motivazionale seguito. Il testo richiama Cass. n. 407/2006.
Norme richiamate
Art. 132, n. 4, codice di procedura civile
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non è necessario che il giudice esamini singolarmente tutte le deduzioni delle parti.
Massime di principio
- Una motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il ragionamento decisorio e il collegamento tra i fatti accertati, le norme applicate e la conclusione raggiunta.
- L'omessa risposta espressa a una singola argomentazione non comporta automaticamente nullità o vizio della sentenza: l'argomento può ritenersi implicitamente respinto se incompatibile con la decisione.
- La censura sulla motivazione deve individuare una reale contraddittorietà, incomprensibilità o mancanza delle ragioni decisive, non la semplice assenza di una risposta analitica a ogni deduzione.
- Il giudice conserva un obbligo di motivazione sintetica ma effettiva; una motivazione meramente apparente o priva dell'indicazione delle ragioni fondamentali della decisione non soddisfa l'art. 132, n. 4, c.p.c.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 1369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4910 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4912 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →