Sentenza del 26/07/2016 n. 4911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Valenza probatoria - Presunzione - Superamento - Onere del contribuente - Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione legale derivante dalle indagini bancarie è stata ritenuta utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria. È stata esclusa l'idoneità di una giustificazione generica fondata sulla natura dell'attività svolta dal contribuente; per superare l'accertamento occorre una prova puntuale riferita alle singole operazioni risultanti dal conto corrente. Dal testo emerge quindi un esito favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la valenza probatoria delle indagini bancarie e, in particolare, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti ai fini dell'accertamento tributario. Il contribuente contestava presumibilmente l'utilizzabilità o l'efficacia di tali movimentazioni, sostenendo una giustificazione collegata in modo generale al tipo di attività esercitata. La regola applicata è che la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando che essa è stata considerata nella determinazione della base imponibile oppure che è estranea ai redditi imponibili.
Norme richiamate
Norme sulle indagini bancarie e sulla presunzione relativa dei dati risultanti dai conti correnti
I dati e gli elementi emergenti dai conti bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come base dell'accertamento. La presunzione è relativa, perché il contribuente può fornire prova contraria, ma tale prova deve essere specifica per le singole movimentazioni e deve dimostrare che esse sono già state considerate fiscalmente o che non rilevano ai fini della determinazione del reddito.
Cassazione n. 20735/2010
Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui, nelle indagini bancarie, non è sufficiente una spiegazione astratta o generica: il contribuente deve fornire una giustificazione analitica delle singole operazioni contestate.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie, le movimentazioni rilevate dall'Amministrazione finanziaria possono fondare una presunzione di ricavi o redditi non dichiarati.
- La presunzione è relativa e può essere superata, ma il contribuente ha l'onere di fornire una prova concreta, documentata e riferita a ciascuna movimentazione.
- Non è sufficiente invocare genericamente la natura dell'attività, l'ordinaria operatività dell'impresa o la plausibilità dei movimenti: occorre spiegare origine, destinazione e rilevanza fiscale delle singole somme.
- È opportuno conservare documentazione bancaria, contabile e contrattuale idonea a collegare ogni movimento a operazioni già dichiarate, a finanziamenti, trasferimenti non imponibili o altre causali fiscalmente irrilevanti.
- In assenza di una prova analitica, il giudice può confermare l'utilizzo dei dati bancari e la conseguente pretesa tributaria.
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