Sentenza n. 9031/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo (atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971): - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 febbraio 2023: - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia; - della Nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’elenco della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; C) per quanto riguarda l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale: 1. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2017 e 2018; 4. ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali di determinazione degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti regionali di quantificazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la relativa intesa del 28 settembre 2022, la circolare ministeriale del 26 febbraio 2020 e gli atti regionali di attuazione adottati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Veneto, compresi gli elenchi delle quote di ripiano poste a carico dei fornitori. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere versato alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia il 25% degli importi richiesti, avvalendosi della disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure. Il pagamento del 25% degli importi regionalmente determinati, effettuato dalla società ai sensi della disciplina sopravvenuta, è stato ritenuto incompatibile con la permanenza di un interesse attuale a ottenere una decisione sugli atti impugnati. Il giudice ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni o Province autonome, dei provvedimenti di accertamento del versamento della quota ridotta; poiché tale comunicazione non risultava effettuata, non è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale carenza è stata comunque desunta dalla dichiarazione della ricorrente e dal suo comportamento processuale, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito e della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce il riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di ripiano dovuti dai fornitori.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. La cessazione della materia del contendere richiede, tuttavia, la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento del versamento.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti, inclusa la richiesta di cessazione della materia del contendere, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di impugnazione, il ricorrente versa la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per estinguere l'obbligazione oggetto della controversia, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sono stati comunicati gli specifici provvedimenti regionali di accertamento richiesti dalla legge per la formale cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere pronunciata solo quando ricorrono tutti gli adempimenti espressamente previsti dalla legge, compresa la comunicazione al giudice dei provvedimenti amministrativi di accertamento del versamento; in mancanza, ma a fronte di un comportamento processuale univoco del ricorrente, è possibile dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento complessivo delle parti, inclusa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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