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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33836/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore accisa sul gasolio per autotrazione versata in diversi trimestri tra il 2016 e il 2018, sostenendo che la disciplina agevolativa di cui all'art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, letta alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE e dei principi di parità di trattamento, dovesse applicarsi anche alle imprese che svolgono trasporto di passeggeri mediante noleggio autobus con conducente. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello, sul rilievo che l'aliquota ridotta era prevista solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, quale qualificato quello svolto dalla società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE, dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, oltre a motivazione erronea, assumendo che la disciplina interna non potesse discriminare il noleggio con conducente rispetto ad altri autoservizi e richiamando anche un chiarimento della Commissione europea favorevole alla propria tesi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha dato rilievo decisivo alla sentenza della Corte di giustizia UE 30 gennaio 2020, causa C-513/18, che ha interpretato l'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE nel senso che gli Stati membri possono limitare l'aliquota di accisa ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri, escludendo quello occasionale, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento. La Corte ha quindi confermato che l'art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995 è compatibile con il diritto dell'Unione e che la CTR aveva correttamente negato il rimborso richiesto per il gasolio impiegato nell'attività di noleggio autobus con conducente, qualificata come trasporto occasionale e non come trasporto regolare o servizio pubblico. Il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente condannata alle spese, con applicazione dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 7 della direttiva 2003/96/CE

    consente agli Stati membri di prevedere un'aliquota di accisa ridotta anche solo per una delle forme di trasporto di passeggeri; non impone che il beneficio copra indistintamente trasporto regolare e occasionale.

  • art. 3 della legge n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente come parametro normativo di legittimità dell'azione amministrativa, ma non è stato ritenuto decisivo perché la questione è stata risolta sulla compatibilità della disciplina fiscale con il diritto UE.

  • art. 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995

    legittimamente limita l'aliquota agevolata al trasporto regolare di passeggeri; non si pone in contrasto con la direttiva 2003/96/CE.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale evocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.

    richiamato nel precedente rinvio a nuovo ruolo per mancanza di evidenza decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di accise sui carburanti per il trasporto di passeggeri, la disciplina unionale lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel circoscrivere l'aliquota ridotta ad alcune categorie di servizio, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento.
  • Il trasporto regolare di passeggeri e il trasporto occasionale di passeggeri possono essere trattati in modo diverso ai fini fiscali quando presentano caratteristiche funzionali differenti, in particolare quanto a frequenza, itinerario e esigenze soddisfatte.
  • La compatibilità di una norma nazionale agevolativa con la direttiva 2003/96/CE va valutata alla luce della finalità di fissare livelli minimi armonizzati di tassazione e di favorire obiettivi di politica ambientale, non essendo richiesta un'armonizzazione totale.
  • Quando la Corte di giustizia ha già fornito un'interpretazione della disposizione unionale rilevante, il giudice di legittimità deve attenersi a tale lettura; ne consegue il rigetto della censura che proponga un'interpretazione incompatibile.
  • L'aliquota ridotta per il gasolio commerciale può essere limitata a specifiche modalità di trasporto di passeggeri senza violare il diritto UE, se la differenziazione è coerente con la ratio ambientale e con il diverso regime funzionale dei servizi considerati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

Testo integrale

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