Risposta n. 213 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeFondo Unico di Giustizia - sequestro preventivo di quote di posizioni di previdenza complementare trasferite al FUG: regime fiscale e determinazione della ritenuta sulle prestazioni erogate al netto delle somme trasferite
Il quesito
Il Fondo chiede quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme trasferite al FUG a seguito di sequestro preventivo (e in caso di eventuale confisca) e come determinare la ritenuta alla fonte sulle prestazioni di previdenza complementare da erogare agli aderenti al netto delle somme vincolate al FUG.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Fondo ritiene che le somme trasferite al FUG non costituiscano prestazioni imponibili ai sensi degli artt. 11 e 14 del d.lgs. n. 252/2005 e pertanto non debbano essere assoggettate ad alcuna imposizione né a ritenuta alla fonte, neanche in ipotesi di confisca definitiva. Propone inoltre di imputare prioritariamente i trasferimenti al montante 2001-2006 e poi al montante dal 2007, con imputazione proporzionale tra componenti esenti e imponibili, e di non effettuare il conguaglio fiscale sull'anticipazione per la parte intestata al FUG.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda sul fatto che, dal momento del versamento al FUG e fino a restituzione o confisca definitiva, le somme non sono materialmente disponibili all'aderente e non costituiscono reddito imponibile: quindi il Fondo non deve operare ritenute né al momento del trasferimento né in caso di confisca. Quanto all'imputazione, occorre applicare le regole diverse per montanti maturati fino al 31/12/2006 e dal 1/1/2007, imputando prioritariamente le somme ai periodi fino al 2006 e per l'eccedenza al periodo dal 2007; nel caso specifico in cui un'anticipazione abbia già assorbito il periodo 2001-2006, le somme destinate al FUG vanno attribuite al periodo dal 2007. Se un montante è solo parzialmente interessato, l'imputazione tra componenti esenti e imponibili va effettuata proporzionalmente; il Fondo deve applicare la ritenuta prevista dall'art.14, comma 4, d.lgs. n.252/2005 sulle somme effettivamente liquidate agli aderenti e procedere al conguaglio ricostruendo l'intera posizione (compresa l'anticipazione), con possibilità di compensare eventuali eccedenze d'imposta. In caso di dissequestro il Fondo dovrà ricalcolare la tassazione tenendo conto delle somme restituite.
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