Risposta n. 211 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che: a) le prestazioni degli anestesisti rientrano nell'esenzione IVA ex art. 10, n. 18) anche se nell'ambito di chirurgia estetica; b) l'affitto della sala operatoria e la degenza postoperatoria siano esenti o, in alternativa, assoggettate al 10%; c) i farmaci assoggettati al 10%. L'anestesista talora fattura con aliquota ordinaria per interventi puramente estetici ma ritiene dovrebbero rientrare nell'esenzione.
Chirurgia estetica – Prestazioni fatturate da anestesisti – Ricovero e cura presso case di cura non convenzionate – Regime IVA
Il quesito
Qual è il corretto trattamento IVA, alla luce delle modifiche normative (art. 18 d.l. 73/2022 e successive), per: a) prestazioni di anestesisti in interventi di chirurgia estetica; b) affitto/messa a disposizione della sala operatoria; c) messa a disposizione della camera postoperatoria; d) farmaci?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che: le prestazioni degli anestesisti rese nell'ambito di interventi di chirurgia estetica sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18) perché hanno finalità terapeutica di tutela delle condizioni vitali; invece l'affitto/messa a disposizione della sala operatoria, la messa a disposizione della camera in fase postoperatoria e i farmaci forniti da una clinica privata non convenzionata rientrano nel n. 120) (e n. 114 per i farmaci) della Tabella A, Parte III e sono assoggettati all'aliquota IVA del 10%. L'Agenzia richiama altresì la circolare 20/E/2023 e la previsione sull'attestazione medica per la chirurgia estetica terapeutica.
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