Risposta n. 214 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante non ha prospettato alcuna soluzione interpretativa
Tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica ex art.59‑bis L.89/1913 e di conferma urbanistica di atto nullo ex art.46, comma 4, DPR 380/2001
Il quesito
Se, in sede di rettifica e conferma di un atto di compravendita originario che ha tassato solo il terreno ma ha omesso un fabbricato preesistente, debba essere applicata tassazione anche sul fabbricato omesso e in quale misura
Il parere dell’Agenzia
Il notaio può rettificare errori o omissioni materiali ai sensi dell'art.59‑bis; l'art.46 DPR 380/2001 consente la conferma degli atti nulli per omissione degli estremi urbanistici se il permesso esisteva. Tuttavia la bozza di atto non si limita a una mera rettifica catastale ma ridefinisce l'oggetto del precedente trasferimento dichiarando l'esistenza di un fabbricato preesistente, con effetto innovativo e modificativo del valore economico. Pertanto l'atto ha rilevanza ai fini dell'imposta di registro e va assoggettato in misura proporzionale del 3% (art.9 Tariffa, parte I) sul valore venale in comune commercio (art.51 TUR). Il parere è reso sulla base dei documenti prodotti, con riserva di controllo dell'Amministrazione e senza valutazioni sulla soluzione civilistica adottata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 30 ott 2024Risposta n. 212 del 30/10/2024
- Interpello · 30 ott 2024Risposta n. 213 del 30/10/2024
- Interpello · 28 ott 2024Risposta n. 211 del 28/10/2024
- Interpello · 4 nov 2024Risposta n. 215 del 4/11/2024
- Interpello · 5 nov 2024Risposta n. 217 del 5/11/2024
- Interpello · 5 nov 2024Risposta n. 216 del 5/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →