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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale effettuato a seguito di verifica della Guardia di finanza e di indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Alla società, che risultava aver omesso la presentazione delle dichiarazioni e la tenuta della contabilità per gli anni 2008-2011, fu notificato un avviso di accertamento per il 2008 con recupero di IRES, IRAP e IVA sulla base di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Separatamente fu poi impugnato anche l’atto di irrogazione delle sanzioni conseguente al medesimo accertamento. Nei due giudizi la contribuente deduceva, in sintesi: violazione del contraddittorio endoprocedimentale, specie in relazione all’IVA; motivazione apparente della sentenza regionale; omesso esame di fatti decisivi; mancata valutazione delle giustificazioni documentali offerte per le singole operazioni bancarie; omessa pronuncia su tutte le censure; violazione delle norme sull’accertamento bancario e sul processo tributario. L’Agenzia resisteva con controricorso. La Corte ha riunito i ricorsi e ha distinto le questioni: ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio e sulla motivazione apparente, ma ha accolto le censure sulla mancata analitica valutazione delle giustificazioni fornite dalla contribuente in relazione alle singole movimentazioni bancarie, ritenendo necessario un esame puntuale della prova contraria offerta contro la presunzione legale derivante dai dati bancari.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, ha rigettato le doglianze relative alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e alla pretesa motivazione apparente, ma ha accolto le censure concernenti il mancato esame analitico delle prove contrarie e delle giustificazioni addotte dalla contribuente sulle singole movimentazioni bancarie. Ne è seguita la cassazione delle sentenze impugnate nei limiti dell’accoglimento e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ribadito che, in presenza di indagini bancarie, il giudice di merito deve valutare in modo analitico la prova contraria del contribuente e non può limitarsi ad affermazioni generiche sull’inattendibilità della posizione fiscale.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    attribuisce all’Ufficio il potere di fondare l’accertamento sui dati delle movimentazioni bancarie, operando una presunzione legale relativa di riferibilità a operazioni imponibili, superabile con prova contraria analitica del contribuente.

  • art. 51, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    in materia IVA consente l’utilizzo delle risultanze dei conti correnti come base dell’accertamento, con conseguente rilevanza della prova contraria del contribuente.

  • art. 41, n. 2, della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio procedimentale in materia di tributi armonizzati.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza come apparente.

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare l’adeguatezza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi processuali denunciati, in particolare violazione del contraddittorio e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha ricordato il perimetro restrittivo dopo la riforma del 2012.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base del deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur a fronte del rigetto del motivo sul contraddittorio.

  • art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000

    considerato presidio generale del contraddittorio endoprocedimentale, applicabile a tutte le imposte, che consente al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni dal PVC; la sua violazione può rilevare, ma solo se il contribuente allega in concreto le difese non svolte e supera la prova di resistenza.

  • art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato dalla ricorrente a supporto della censura sulla mancata valutazione delle prove nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle singole movimentazioni bancarie.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare l’omessa pronuncia/considerazione delle questioni riproposte.

  • art. 295 c.p.c.

    menzionato solo con riguardo alla censura sulla mancata sospensione, poi superata dalla riunione dei procedimenti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato anche per la censura relativa all’omessa sospensione del processo.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, le movimentazioni risultanti dai conti correnti possono essere presumibilmente imputate a operazioni imponibili; si tratta però di presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con prova contraria specifica e analitica per ciascuna movimentazione contestata.
  • Quando il contribuente offre giustificazioni documentali puntuali sulle singole operazioni bancarie, il giudice di merito deve esaminarle in modo analitico e non può limitarsi a formule generiche di inattendibilità o a un richiamo automatico della presunzione fiscale.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, è certamente rilevante per i tributi armonizzati e trova una disciplina generale nell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000; tuttavia la sua deduzione in giudizio richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e superi la prova di resistenza, non essendo sufficiente una censura astratta o meramente dilatoria.
  • Nei giudizi tributari, la denuncia di motivazione apparente o di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve confrontarsi con i limiti rigorosi del vizio motivazionale risultanti dalla riforma del 2012 e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La valutazione della prova contraria contro l’accertamento bancario deve essere coerente con il principio di capacità contributiva e con il contraddittorio processuale: l’inversione dell’onere della prova non esonera il giudice dal verificare puntualmente la documentazione offerta dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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