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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8143 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato fiscalmente la cooperativa, negandole il regime agevolativo previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11, e aveva recuperato a tassazione oneri straordinari imputati secondo un criterio temporale ritenuto errato, nonché costi relativi a servizi di spedizione ritenuti privi di adeguata documentazione. La CTR Lombardia aveva accolto le pretese della cooperativa sui costi e sulla qualificazione fiscale, confermando invece la ripresa relativa agli oneri straordinari. L'Agenzia ha impugnato la decisione con tredici motivi, contestando, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 1740 c.c., comma 2, la sufficienza delle fatture e la spettanza dell'agevolazione fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo, quinto, dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo, assorbiti il quarto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo, e infondato l'undicesimo. Ha stabilito che l'art. 1740 c.c., comma 2, disciplina il rapporto tra mandante e spedizioniere e non quello tra spedizioniere e vettore, sicché la CTR aveva applicato una norma non pertinente. Ha inoltre ritenuto necessaria, ai fini della deducibilità e della verificabilità dei costi, l'indicazione in fattura della natura, qualità e quantità dei servizi. Quanto all'agevolazione, ha escluso che la cooperativa potesse essere qualificata come cooperativa di produzione e lavoro, poiché i soci-proprietari dei mezzi di trasporto esercitavano in proprio un'attività identica o affine. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11

    a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dal D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23 e successive modificazioni

    Il regime agevolativo per le cooperative richiede il rispetto dei requisiti sostanziali previsti per le cooperative di produzione e lavoro. L'agevolazione è stata ritenuta astrattamente estensibile anche all'IRAP, ma non spettante nel caso concreto per la presenza di soci che esercitavano in proprio un'attività identica o affine.

  • Codice civile, art. 1740, comma 2

    lo spedizioniere ha titolo per pretendere il compenso per le prestazioni accessorie

    La disposizione riguarda il rapporto tra mandante e spedizioniere nell'ambito del contratto di spedizione, non il rapporto tra spedizioniere e vettore derivante dal contratto di trasporto. Non può quindi essere utilizzata, senza ulteriori accertamenti, per giustificare i compensi fatturati al vettore.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. g)

    la fattura contiene le seguenti indicazioni... natura qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione

    Le fatture devono descrivere in modo sufficientemente preciso la natura, la qualità e la quantità dei servizi. Fatture generiche non consentono all'Amministrazione finanziaria di verificare l'effettività, l'inerenza e la deducibilità dei costi.

  • D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 23, comma 2

    non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa

    La qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro è incompatibile con l'esercizio in proprio di un'impresa identica o affine a quella cooperativa. Nel settore dell'autotrasporto, la proprietà dei mezzi e il possesso delle necessarie autorizzazioni possono comportare la qualifica di imprenditore del socio.

  • L. n. 298 del 1974

    rilascio di un'apposita licenza

    La disciplina dell'autotrasporto merci, collegata al possesso dei mezzi e delle autorizzazioni, è stata utilizzata per ritenere che i soci proprietari dei veicoli esercitassero un'attività imprenditoriale propria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto

    La sentenza tributaria è nulla solo quando la motivazione sia realmente incomprensibile o incoerente. Una formulazione non perfettamente chiara, ma interpretabile nel suo complesso, non determina necessariamente la nullità.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i motivi fondati sul vizio di motivazione era necessario formulare un momento di sintesi chiaro e autonomo. La sua mancanza o inadeguatezza può rendere il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, artt. 383 e 392 e seguenti

    Quando la Cassazione cassa la sentenza, la causa può essere rinviata al giudice di merito, che deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di deducibilità dei costi, non è sufficiente dimostrare che il servizio sia stato effettivamente svolto: occorre anche documentarlo con fatture dettagliate e con elementi idonei a dimostrarne natura, inerenza, certezza e competenza.
  • Le norme relative al contratto di spedizione non possono essere automaticamente applicate ai rapporti tra spedizioniere e vettore; occorre individuare correttamente il contratto e i soggetti coinvolti.
  • Le agevolazioni fiscali per le cooperative sono di stretta interpretazione e richiedono la verifica concreta dei requisiti mutualistici e soggettivi dei soci, non soltanto della forma societaria o delle previsioni statutarie.
  • Se i soci di una cooperativa possiedono i mezzi di trasporto e svolgono in proprio un'attività identica o affine a quella della cooperativa, ciò può escludere la qualificazione come cooperativa di produzione e lavoro e impedire l'accesso alle agevolazioni.
  • La motivazione di una sentenza non è nulla per una semplice imprecisione linguistica: la nullità sussiste soltanto quando il percorso logico e la decisione risultino oggettivamente incomprensibili.
  • La Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito quando rileva errori di diritto o vizi decisivi; il giudice del rinvio dovrà rivalutare la questione nei limiti indicati dalla pronuncia.

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