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Risoluzione

Risoluzione n. 47 del 22/06/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, se il versamento degli acconti 2017 è risultato insufficiente solo perché l’IRI è stata rinviata al 2018, non si applicano sanzioni e interessi. Il contribuente dovrà comunque rideterminare l’imposta entro il saldo e compilare gli appositi righi del Modello Redditi PF 2018.

Interpello su opzione IRI 2017 e acconti IRPEF carenti per slittamento del regime

Interpello su opzione IRI 2017 e versamento carente degli acconti

La risoluzione affronta il caso di un contribuente che, in qualità di legale rappresentante di una SAS, aveva scelto nel 2017 di applicare il regime IRI già per il periodo d’imposta 2017 e, di conseguenza, aveva ridotto gli acconti IRPEF. Poiché la decorrenza dell’IRI è stata poi rinviata al 1° gennaio 2018, si è posto il problema della regolarizzazione degli acconti versati in misura insufficiente.

Quesito del contribuente

Il contribuente rappresenta di aver optato, in sede di Modello Redditi/2017 e di versamento delle imposte, per l’assoggettamento all’IRI in luogo della trasparenza fiscale. La scelta era stata effettuata tenendo conto della presenza di riserve di utili ante opzione IRI e della previsione di prelevamenti inferiori rispetto a quelli effettivamente tassabili.

A seguito dello slittamento normativo della decorrenza del regime, il contribuente chiede come debbano essere versati gli acconti IRPEF carenti emersi per il periodo d’imposta 2017.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che gli acconti dovuti per il 2017 debbano essere versati entro il termine del saldo, quindi a giugno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi. La tesi viene fondata sui principi dello Statuto del contribuente e sulla risoluzione n. 176/E del 12 agosto 2003, richiamata come precedente in materia di carente versamento derivante da una modifica normativa con efficacia retroattiva.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricostruisce l’introduzione dell’IRI operata dall’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con inserimento dell’articolo 55-bis nel TUIR. Il regime prevede, in sintesi, che il reddito d’impresa prodotto da imprenditori individuali, società di persone e società a responsabilità limitata a ristretta base sociale non confluisca nel reddito complessivo dei soci secondo la trasparenza fiscale, ma sia tassato separatamente con aliquota pari a quella IRES, nella misura in cui resti reinvestito nell’impresa.

Viene poi richiamato l’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha rinviato al 1° gennaio 2018 l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 55-bis del TUIR.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, il contribuente aveva determinato gli acconti 2017 su base previsionale, presupponendo l’applicazione del nuovo regime IRI e prevedendo minori utili tassabili. Il versamento è quindi risultato insufficiente per effetto del differimento della decorrenza dell’IRI al 2018.

L’Agenzia afferma che, quando l’insufficienza del versamento dipende esclusivamente dallo slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018 e non da altre errate previsioni del contribuente, non è contestabile la sanzione per carente versamento prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. Il principio applicato è quello della tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’articolo 10 della legge n. 212 del 2000.

Richiamo al precedente del 2003

La risoluzione conferma l’impostazione già espressa nella risoluzione n. 176/E del 2003, richiamata dal contribuente. In quel precedente era stato chiarito che non può essere sanzionato il comportamento del contribuente che si sia attenuto al tenore letterale della normativa vigente al momento del versamento, quando l’errore dipenda da modifiche normative successive con efficacia retroattiva.

Adempimenti finali richiesti

Al verificarsi delle condizioni indicate, il contribuente deve:

  • determinare in modo definitivo l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2017 entro il termine previsto per il versamento del saldo;
  • effettuare il pagamento senza sanzioni e interessi;
  • compilare il rigo RS148, denominato "Rideterminazione dell’acconto", e il rigo RN38, denominato "Acconti", del Modello Redditi PF 2018.

Indicazioni operative dell’Agenzia

La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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