Risoluzione n. 48 del 2/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce quattro nuovi codici tributo per versare con F24 somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione e atti di contestazione relativi a operazioni inerenti al servizio ipotecario. Indica anche il codice da usare per le spese di notifica e le modalità di compilazione del modello, oltre a precisare che restano ferme le modalità telematiche per alcuni soggetti e atti.
Istituzione di codici tributo F24 per pagamenti relativi al servizio ipotecario
Istituzione dei codici tributo per il servizio ipotecario
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di notifica di atti emessi dall’Agenzia delle entrate per operazioni inerenti al servizio ipotecario. L’intervento dà attuazione all’estensione delle modalità di versamento unitario già previste per specifiche imposte e somme dovute allo Stato.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2011, che estende l’utilizzo del modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche ai pagamenti di:
- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie;
- relativi accessori, interessi e sanzioni.
Richiama inoltre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2018, con cui tali modalità di versamento sono state estese anche ai pagamenti delle somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, sempre per operazioni inerenti al servizio ipotecario.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento con modello F24 delle somme indicate, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- T020: "Pubblicità Immobiliare - Imposta di bollo – avviso di liquidazione";
- T021: "Pubblicità Immobiliare - Imposta ipotecaria – avviso di liquidazione";
- T022: "Pubblicità Immobiliare - Tassa ipotecaria – avviso di liquidazione";
- T023: "Pubblicità Immobiliare - Sanzione art. 16 D.lgs. n. 472/1997 - atto di contestazione e irrogazione sanzioni".
Spese di notifica
Per il versamento delle spese di notifica degli avvisi e degli atti sopra indicati continua ad օգտագործarsi il vigente codice tributo 806T.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo istituiti devono essere esposti nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
Devono inoltre essere indicati negli appositi campi:
- il codice atto;
- l’anno di riferimento, nel formato "AAAA";
utilizzando i dati riportati nell’atto notificato al contribuente.
Altre modalità di pagamento confermate
La risoluzione precisa che restano ferme le attuali modalità di pagamento telematico previste dal decreto interministeriale 13 dicembre 2000 per le somme richieste a:
- notai;
- ufficiali giudiziari;
- segretari o delegati della pubblica amministrazione;
- altri pubblici ufficiali.
Tale disciplina continua ad applicarsi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997.
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