Risoluzione n. 50 del 5/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce il trattamento IVA dei trasporti urbani di persone effettuati in acqua nel Comune di …, distinguendo tra taxi acquei e noleggio con conducente. L’Agenzia conclude che, in presenza delle peculiari condizioni locali e quando il servizio NCC sia assimilabile al taxi acqueo, può applicarsi l’esenzione IVA dell’art. 10, n. 14, DPR 633/1972; restano esclusi i servizi turistico-ricreativi e privati.
Regime IVA del trasporto passeggeri via imbarcazioni con noleggio con conducente
Regime IVA del trasporto urbano di persone mediante imbarcazioni
Il documento esamina il trattamento IVA applicabile ai servizi di trasporto passeggeri svolti con natanti nel Comune di …, con particolare attenzione al rapporto tra servizio taxi acqueo e noleggio con conducente (NCC). La questione nasce da un interpello presentato da una società che opera con imbarcazioni autorizzate al trasporto di massimo 20 persone, in un contesto territoriale caratterizzato da limitati spazi acquei e da una disciplina locale peculiare.
Quesito e contesto di fatto
La società istante svolge attività di trasporto di passeggeri mediante natanti e riferisce che il Comune di … ha rilasciato:
- 7 licenze per servizio taxi;
- 9 autorizzazioni per esercizio di noleggio con conducente;
- 12 licenze taxi più autorizzazioni NCC c.d. "doppie", utilizzabili con il medesimo natante.
La società evidenzia che, nel resto del territorio nazionale, il singolo mezzo può operare con una sola licenza o autorizzazione, mentre nel Comune di … tale regola è derogata per la specificità dell’ambiente acqueo, che non consente uno stanziamento fisso adeguato e rende identica l’operatività concreta dei mezzi, qualunque sia il titolo autorizzativo. Il servizio, infatti, inizia normalmente su prenotazione telefonica o online, eventualmente tramite consorzi, cooperative, agenzie di viaggio o tour operator.
Normativa di riferimento e modifica introdotta dalla legge di bilancio 2017
L’interpello richiama la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha modificato il regime IVA dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati mediante mezzi marittimi, lacuali, fluviali e lagunari.
In particolare:
- l’art. 1, commi 33-35, della legge n. 232/2016 ha inciso sull’art. 10, primo comma, n. 14), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esenzione IVA è stata mantenuta solo per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- i restanti servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare sono stati assoggettati all’aliquota IVA del 5 per cento, tramite il nuovo n. 1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che, per la peculiarità dell’attività svolta con imbarcazioni fino a 20 persone, le prestazioni debbano essere ricondotte alle "prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza" e, quindi, considerate esenti IVA, indipendentemente dal fatto che il singolo natante operi con licenza taxi, autorizzazione NCC o licenza doppia.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo evidenziando che, dopo la modifica del 2017, l’esenzione IVA continua ad applicarsi solo ai trasporti urbani di persone:
- effettuati in ambito urbano o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri;
- effettuati mediante "veicoli da piazza", cioè mezzi adibiti al servizio taxi nell’ambito degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21.
Richiama inoltre la Risoluzione del Ministero delle Finanze 21 novembre 1988, n. 650613, che aveva già assimilato, nel contesto del Comune di …, il trasporto pubblico urbano non di linea di persone effettuato con natanti al trasporto mediante veicoli da piazza (taxi acquei).
Secondo l’Agenzia:
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 restano esenti le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante taxi;
- restano esenti anche quelle effettuate per acqua quando rese con veicoli da piazza, come i taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi;
- sono invece imponibili al 5 per cento le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ai servizi marittimi, lacuali, fluviali e lagunari non equiparabili ai taxi;
- i trasporti urbani con mezzi diversi dai veicoli da piazza e i trasporti extraurbani restano soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al DPR n. 633/1972.
Applicazione al caso del Comune di …
L’Agenzia valorizza la peculiare regolamentazione locale dell’attività e osserva che nel Comune di …:
- al medesimo natante può essere attribuito il cumulo tra licenza taxi acqueo e autorizzazione NCC, in deroga alla regola ordinaria;
- la concreta operatività risulta identica per taxi, NCC e mezzi con licenza doppia;
- il territorio consente unicamente un servizio urbano non di linea via acqua, non essendovi alternative su strada.
Di conseguenza, il trasporto acqueo urbano di passeggeri effettuato mediante NCC non si pone in concorrenza diretta con il trasporto terrestre NCC soggetto al 10 per cento, tale da generare problemi di compatibilità con la direttiva 2006/112/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE nelle cause Rank Group e nelle cause riunite C-454/12 e C-455/12.
Conclusione dell’Agenzia
Limitatamente ai trasporti urbani di persone non di linea effettuati nel territorio di …, l’Agenzia ritiene che, quando il servizio di noleggio con conducente si configuri simile a un servizio reso dal taxi acqueo, possa essere riconosciuta l’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 14), del DPR n. 633/1972.
La risposta precisa però che tale conclusione riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con conducente e non si estende all’utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo a favore di ristretti gruppi di persone, anche organizzati con tour operator e finalizzati a esigenze turistico-ricreative, inclusi intrattenimento con musica e pasti, guida turistica e attività simili.
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