Risoluzione n. 46 del 22/06/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esclude che gli investimenti di ALFA, finalizzati alla digitalizzazione e riorganizzazione di un processo fieristico in logica smart factory e IoT, rientrino nel credito d'imposta ricerca e sviluppo. Il Ministero dello sviluppo economico li qualifica come ordinari investimenti in beni strumentali e non come attività di R&S, in assenza dei requisiti di novità e rischio tecnico-finanziario.
Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Credito d'imposta ricerca e sviluppo e investimenti di ALFA
La risoluzione esamina l'ammissibilità al credito d'imposta per ricerca e sviluppo degli investimenti effettuati da ALFA nel 2017 per un progetto di riorganizzazione dei processi industriali della fiera in logica "smart factory" e Internet of Things. L'Amministrazione conclude negativamente, ritenendo che le attività descritte non integrino ricerca e sviluppo ai fini dell'agevolazione.
Quesito presentato dalla società
ALFA, il cui oggetto sociale riguarda l'organizzazione diretta e indiretta di manifestazioni fieristiche e attività congressuali, chiede se gli investimenti effettuati per un progetto tecnologico innovativo possano accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. Il progetto mira a:
- integrare la catena logistica della fiera, includendo processi relativi a visitatori, espositori e fornitori;
- avvicinare i servizi alle persone mediante soluzioni innovative basate su Internet of Things.
La società rappresenta che il programma comporta progettazione e realizzazione di software, servizi web, app e impianti tecnologici, con l'obiettivo di:
- eliminare errori e attività manuali nei sistemi di gestione della partecipazione alle manifestazioni;
- digitalizzare integralmente i flussi documentali;
- migliorare e ampliare i database;
- sviluppare processi di valutazione dei risultati operativi;
- creare nuovi servizi innovativi.
Tesi del contribuente
ALFA sostiene che il progetto rientri nello sviluppo sperimentale, richiamando i chiarimenti della circolare n. 5/E del 2016 e la disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. Ritiene inoltre che i costi sostenuti siano agevolabili nei limiti dell'eccedenza rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Secondo la società, il progetto comprende anche prodotti e servizi unici o comunque modificati in modo tale da diventare originali e nuovi, inseriti in un sistema complessivamente innovativo.
Quadro normativo richiamato
L'Agenzia ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato, riconosce alle imprese un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo:
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- calcolato sulle spese eccedenti la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Vengono richiamati anche:
- il decreto attuativo 27 maggio 2015;
- la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016;
- la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017.
Valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico
Poiché il quesito riguarda la qualificazione tecnica delle attività, l'Agenzia ha chiesto un parere al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero ha osservato che la disciplina agevolativa riprende le definizioni europee di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, che a sua volta richiama il Manuale di Frascati OCSE.
Dal riesame della documentazione, il Ministero ha rilevato che gli investimenti di ALFA si inseriscono in un più ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in logica smart factory, con obiettivi di efficienza, efficacia e sviluppo di servizi innovativi tramite IoT. Le tecnologie utilizzate comprendono, a titolo esemplificativo:
- geolocalizzazione indoor tramite bluetooth LTE, beacon fisici e virtual beacon, tecnologie QUUPPA o Wi-Fi;
- realtà aumentata per contenuti personalizzati;
- digital signage;
- proximity marketing;
- big data analytics, machine learning e cognitive marketing.
Il Ministero ha tuttavia ritenuto che si tratti di tecnologie già disponibili e diffuse, impiegate per la trasformazione digitale dei processi produttivi secondo il paradigma Industria 4.0.
Esclusione dalla nozione di ricerca e sviluppo
Alla luce delle finalità e delle modalità realizzative del progetto, il Ministero esclude che gli investimenti possano essere qualificati come attività di ricerca e sviluppo ai fini del credito d'imposta. In particolare, mancherebbero:
- il requisito della novità;
- il requisito del rischio finanziario e del rischio di insuccesso tecnico.
Le attività svolte sono considerate ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, cioè investimenti in beni strumentali materiali e immateriali direttamente impiegati nell'attività caratteristica dell'impresa e da rappresentare come immobilizzazioni.
Il Ministero precisa che tale conclusione vale anche per le immobilizzazioni immateriali, come licenze software e sviluppi di software preesistenti o nuovi a servizio dell'attività caratteristica.
Chiarimenti sui limiti della ricerca e sviluppo nel settore software
Richiamando la circolare ministeriale n. 59990 del 9 febbraio 2018 e il Manuale di Frascati, viene precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre:
- lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali con metodi conosciuti e strumenti esistenti;
- l'aggiunta di nuove funzionalità a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software con strumenti esistenti;
- l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la customizzazione di prodotti per un uso particolare.
Conclusione della risoluzione
Sulla base del parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate conclude che ALFA non può fruire del credito d'imposta per ricerca e sviluppo in relazione agli investimenti descritti nell'istanza.
Indicazione finale di prassi
La risoluzione si chiude con l'invito alle Direzioni regionali a vigilare sull'osservanza dei principi e delle istruzioni fornite.
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