Sentenza del 16/06/2015 n. 3499 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - Nullità della notifica - Costituzione del destinatario - Effetto sanante - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione della cartella di pagamento. La questione riguardava se tale nullità potesse ritenersi sanata dal fatto che il destinatario si fosse costituito in giudizio, anche quando la costituzione fosse avvenuta esclusivamente per eccepire il vizio di notificazione.
La decisione
La nullità della notificazione della sola cartella di pagamento è stata ritenuta sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario. La costituzione dimostra infatti che l’atto ha raggiunto il proprio scopo, consentendo al destinatario di conoscerlo e di difendersi. Tale effetto sanante opera anche se la costituzione è stata effettuata soltanto per far valere la nullità della notifica, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La costituzione in giudizio del destinatario sana la nullità della notificazione perché dimostra che l’atto è stato conosciuto e ha consentito l’esercizio del diritto di difesa.
Cassazione civile, n. 8939/2014
La Corte ha affermato che la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata dalla costituzione del destinatario, anche se questa è effettuata esclusivamente per eccepire la nullità.
Massime di principio
- La costituzione in giudizio del destinatario può sanare la nullità della notificazione quando dimostra che l’atto è stato effettivamente conosciuto e ha raggiunto il suo scopo.
- La sanatoria opera anche se il destinatario si costituisce soltanto per contestare la validità della notifica; non è necessario che accetti il contenuto dell’atto o rinunci espressamente all’eccezione.
- La sanatoria riguarda la nullità della notificazione, ma non necessariamente eventuali vizi autonomi dell’atto notificato, come l’inesistenza del titolo, l’erroneità della pretesa o la decadenza dell’amministrazione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra nullità sanabile e inesistenza della notificazione: il principio del raggiungimento dello scopo opera ordinariamente per la prima, mentre può non operare nei casi di totale mancanza dell’attività notificatoria o di modalità assolutamente incompatibili con il procedimento previsto.
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