Sentenza del 16/06/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Aquila
IMPOSTE DIRETTE - Recupero a tassazione credito Irpef - Acconti sospesi sisma 2009 - Applicazione per analogia del provvedimento emesso per i residenti fuori cratere sismico ai residenti all'interno del cratere - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato avvisi di pagamento, un atto di contestazione e un atto di irrogazione relativi ad accise sul gasolio per il periodo 1 gennaio 2003–9 aprile 2003. Hanno contestato, in particolare, la propria legittimazione passiva, la responsabilità dei soci e degli ex amministratori o liquidatori, la responsabilità della società cessionaria, la decadenza e prescrizione della pretesa, nonché vizi di motivazione, omessa allegazione documentale, mancato contraddittorio e indeterminatezza del presupposto impositivo. Il merito dell'evasione d'accisa, risultante da un processo verbale della Guardia di Finanza, non è stato specificamente contestato.
La decisione
La Commissione ha accolto integralmente il ricorso del socio L.A., annullando nei suoi confronti l'avviso di pagamento, perché l'Amministrazione non aveva dimostrato che egli avesse ricevuto somme o beni dalla liquidazione, requisito necessario ai sensi dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973. Ha invece riconosciuto la responsabilità dell'altro L.A. quale ex amministratore e liquidatore, poiché i crediti tributari non erano stati soddisfatti con le attività della liquidazione, confermando l'avviso nei suoi confronti. Il ricorso di X. S.r.l. è stato accolto solo parzialmente: sono stati annullati l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle sanzioni per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997, mentre è stato confermato l'avviso di pagamento relativo all'imposta, essendo il credito per accisa ancora azionabile e non prescritto, anche in ragione dell'interruzione della prescrizione derivante dal procedimento penale. La responsabilità di X. S.r.l. è stata ritenuta sussistente, senza i limiti ordinari, perché la cessione del ramo d'azienda è stata considerata fraudolenta nei confronti dell'Erario. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 Codice civile
I creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Dopo la cancellazione della società, il socio non risponde automaticamente dei debiti sociali: l'Amministrazione deve provare che il socio abbia ricevuto somme o beni in sede di liquidazione e la responsabilità è limitata a quanto effettivamente riscosso.
Art. 36 D.P.R. 602/1973
I liquidatori che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte.
La responsabilità personale del liquidatore o dell'amministratore presuppone l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e il mancato pagamento dei debiti tributari con le risorse disponibili.
Art. 2394 Codice civile
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Il principio di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali può fondare, insieme all'art. 36 del D.P.R. 602/1973, la responsabilità personale per la dispersione del patrimonio sociale.
Art. 14 D.Lgs. 472/1997
Il cessionario è responsabile in solido ... entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda ... La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni ... qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
In caso di cessione ordinaria, la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata; se la cessione è fraudolenta, tali limitazioni vengono meno. La frode può essere desunta da elementi complessivi quali identità dei soggetti, prezzo irrisorio e cessione effettuata durante la liquidazione.
Art. 20 D.Lgs. 472/1997
L'atto di contestazione e l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Il termine di decadenza riguarda gli atti sanzionatori, non necessariamente gli avvisi di pagamento relativi al tributo principale, per i quali operano i termini previsti dalla disciplina del singolo tributo.
Art. 15 D.Lgs. 504/1995
Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. La prescrizione ... è interrotta quando viene esercitata l'azione penale.
Il termine quinquennale di prescrizione dell'accisa può essere interrotto dall'esercizio dell'azione penale; in tal caso il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Art. 92, comma 2, Codice di procedura civile
Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti.
In presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, le spese possono essere compensate anche quando ciascuna parte abbia ottenuto solo un accoglimento parziale.
Massime di principio
- Il socio di una società cancellata non è automaticamente responsabile dei debiti fiscali: l'Amministrazione deve provare l'effettiva distribuzione o assegnazione di beni o somme a suo favore.
- L'ex liquidatore o amministratore può essere chiamato a rispondere personalmente se non dimostra di aver utilizzato le attività sociali per pagare i debiti tributari prima di distribuirle o disperderle.
- Nella cessione d'azienda, il cessionario risponde ordinariamente entro limiti temporali e quantitativi e con beneficio della preventiva escussione del cedente; tali protezioni possono venir meno se la cessione è provata come fraudolenta.
- I termini di decadenza per le sanzioni e i termini di prescrizione o decadenza del tributo principale sono distinti e devono essere verificati separatamente.
- Un procedimento penale collegato alla violazione tributaria può incidere sul decorso della prescrizione del credito per accisa, rinviandone la decorrenza al passaggio in giudicato della sentenza penale.
- La sufficiente motivazione dell'atto può sussistere anche mediante il richiamo ad atti istruttori già conosciuti o conoscibili dal contribuente, senza obbligo automatico di allegazione di ogni documento richiamato.
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