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Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Congruità studi di settore - Sussiste - Giustificazioni contribuente - Non esaminate - Presunzioni - Illegittime - Accertamento - Illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Sosteneva, in particolare, di essere risultata congrua rispetto agli studi di settore e che tale congruità escludeva la sussistenza di una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli presumibili. Contestava inoltre che l'Ufficio non avesse esaminato in modo esaustivo le giustificazioni fornite per spiegare lo scostamento inizialmente contestato. La significativa riduzione delle pretese fiscali in sede di accertamento con adesione confermava, secondo la contribuente, l'assenza dei presupposti per ricorrere a presunzioni induttive.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento. È stato ritenuto che l'Ufficio dovesse valutare tutte le ragioni addotte dalla contribuente e che, in presenza di congruità rispetto agli studi di settore e di una drastica riduzione della pretesa fiscale in sede di adesione, non fosse dimostrata una grave incongruenza idonea a legittimare l'accertamento analitico-induttivo. Gli accertamenti relativi agli anni 2009 e 2010 sono quindi stati annullati.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'Ufficio può procedere alla rettifica del reddito d'impresa sulla base di presunzioni qualificate, purché gravi, precise e concordanti, in presenza dei presupposti previsti dalla norma.

    La disposizione non consente un accertamento presuntivo automatico: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di elementi concreti e di una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività, valutando anche le spiegazioni fornite dal contribuente.

  • Studi di settore

    La congruità del contribuente rispetto agli studi di settore costituisce un elemento rilevante che rende necessario un particolare rigore motivazionale da parte dell'Ufficio. In assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, essa può ostacolare il ricorso a un accertamento analitico-induttivo.

  • Accertamento con adesione

    La drastica riduzione della pretesa fiscale in sede di adesione può evidenziare l'assenza di una grave incongruenza originaria e indebolire la fondatezza delle presunzioni poste a base dell'accertamento.

Massime di principio

  • La congruità rispetto agli studi di settore non rende in assoluto impossibile un accertamento, ma impone all'Amministrazione di fornire ulteriori elementi concreti, specifici e adeguatamente motivati.
  • Prima di fondare l'accertamento su presunzioni, l'Ufficio deve esaminare in modo effettivo e completo tutte le giustificazioni e gli elementi difensivi presentati dal contribuente.
  • Una forte riduzione della pretesa fiscale durante l'accertamento con adesione può indicare che la stima iniziale non era sufficientemente solida e che non sussisteva una grave incongruenza idonea a sostenere l'accertamento induttivo.
  • In situazioni analoghe, l'accertamento può essere annullato se la motivazione si limita allo scostamento presunto, non considera la congruità agli studi di settore o non dimostra presunzioni gravi, precise e concordanti.

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