Sentenza del 16/06/2015 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Mantova
OPERAZIONI DI "DIVIDEND WASHING" - Comunicazione - Prima iscrizione in bilancio titoli oggetto di dismissione - Mancata indicazione data acquisto - Anzianità titoli dismessi - Rimanenze iniziali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. n. 203/2005, consistente nella comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate della data di prima iscrizione in bilancio dei titoli dismessi nel corso dell’anno. L’Amministrazione contestava l’insufficienza della comunicazione, poiché non riportava le specifiche date di acquisto dei singoli titoli. Il contribuente aveva però indicato l’anzianità dei titoli e la consistenza delle rimanenze iniziali, evidenziando i titoli già presenti in portafoglio all’inizio dell’anno. La questione era stabilire se tale indicazione fosse sufficiente anche quando il sistema contabile adottato non consentisse di memorizzare le singole date di acquisto.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’obbligo informativo è stato considerato correttamente assolto attraverso l’indicazione dell’anzianità dei titoli e delle rimanenze iniziali, poiché tali dati consentivano comunque all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli sulle operazioni potenzialmente riconducibili al dividend washing. Non è stata quindi ritenuta indispensabile l’indicazione puntuale della data di acquisto di ciascun titolo, quando essa non era registrabile secondo la metodologia contabile utilizzata.
Norme richiamate
Art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 203/2005
Obbligo di comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate la data di prima iscrizione in bilancio dei titoli oggetto di dismissione nel corso dell’anno
La norma deve essere interpretata in funzione dello scopo di consentire i controlli sulle operazioni di dividend washing. L’obbligo può ritenersi adempiuto anche mediante l’indicazione dell’anzianità dei titoli e della consistenza delle rimanenze iniziali, se tali informazioni permettono di ricostruire sufficientemente la posizione dei titoli, anche quando la contabilità non conserva le singole date di acquisto.
Massime di principio
- Gli obblighi di comunicazione tributaria devono essere valutati anche alla luce della loro finalità sostanziale: se le informazioni fornite consentono effettivamente i controlli dell’Amministrazione, l’assenza di un dato formalmente specifico non comporta automaticamente l’inadempimento.
- Quando la contabilità adottata non consente di indicare le date individuali di acquisto dei titoli, può essere sufficiente fornire dati alternativi attendibili, come l’anzianità delle attività e la consistenza delle rimanenze iniziali.
- La comunicazione deve comunque contenere elementi concreti e verificabili, idonei a ricostruire la posizione dei titoli e a individuare eventuali operazioni di dividend washing.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare preventivamente i limiti tecnici del sistema contabile e indicare nel modo più dettagliato possibile le informazioni sostitutive disponibili, evitando comunicazioni meramente generiche.
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