Sentenza del 16/06/2015 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Mantova
ICI - Rendita catastale - Variazione - Contestazione - ICI dovuta - Nuova rendita - Si applica per il futuro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la base imponibile utilizzata dal Comune per il calcolo dell'ICI 2011. Sosteneva che dovesse essere applicata una rendita catastale più favorevole, già determinata transattivamente tra le parti per annualità precedenti, dal 1993 al 1999, e comunque collegata alla successiva riduzione della rendita catastale intervenuta nel 2013 a seguito del mutamento della categoria catastale dell'immobile. La contribuente riteneva quindi che la nuova rendita, o quella concordata in precedenza, potesse incidere anche sull'annualità 2011.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Ai fini della determinazione della base imponibile ICI, una rendita catastale può essere utilizzata soltanto dal momento in cui il relativo atto attributivo viene notificato al contribuente. La notifica attribuisce al proprietario una nuova situazione giuridica, che produce effetti per il futuro e non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti. La transazione relativa alle annualità 1993-1999 non estende automaticamente i propri effetti al 2011, né la variazione catastale del 2013 può incidere sull'imposta dovuta per il 2011.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulla determinazione della base imponibile degli immobili iscritti in catasto
La base imponibile deve essere determinata sulla base della rendita catastale vigente e utilizzabile giuridicamente per l'annualità considerata, purché l'atto attributivo della rendita sia stato notificato al contribuente.
Principio di efficacia della rendita catastale notificata
È giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale prima della notifica al contribuente del suo corrispondente atto attributivo.
La rendita catastale notificata determina una situazione giuridica nuova, efficace dal momento della notifica e non applicabile retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori.
Massime di principio
- Una nuova rendita catastale, anche se più favorevole, si applica ordinariamente dal momento della notifica dell'atto attributivo e non alle annualità precedenti.
- Una variazione catastale intervenuta dopo l'anno d'imposta oggetto di accertamento non modifica automaticamente la base imponibile delle annualità pregresse.
- Un accordo transattivo raggiunto per specifiche annualità produce effetti limitati a quelle annualità, salvo che il testo dell'accordo preveda espressamente un'estensione temporale.
- Per contestare un avviso ICI occorre verificare quale rendita fosse giuridicamente efficace e notificata alla data rilevante per ciascun periodo d'imposta.
- La successiva riduzione della rendita può rilevare retroattivamente solo se una specifica disposizione normativa o il provvedimento catastale stesso attribuisce espressamente tale efficacia.
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