L.R. Lazio 7/2008
Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari (1) (1a)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l’alta formazione artistica e musicale, istituendo Laziodisu e le Adisu, definendo beneficiari, pianificazione triennale e annuale, organi, finanziamento e vigilanza. È stata poi abrogata nel 2018: resta rilevante solo per i periodi e gli effetti previsti fino ad allora.
Diritto agli studi universitari nel Lazio
Diritto agli studi universitari nel Lazio
La legge ha disciplinato il sistema regionale degli interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l’alta formazione artistica e musicale nel Lazio. Ha ridefinito l’assetto organizzativo di Laziodisu e delle Adisu, con programmazione triennale e annuale, regole di finanziamento, organi di governance e controlli regionali.
Finalità e principi del sistema
Il provvedimento ha perseguito la rimozione degli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono l’effettività del diritto allo studio, con attenzione prioritaria agli studenti capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi e agli studenti con disabilità. Il sistema è stato improntato a equità, pari opportunità, sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.
Interventi, servizi e prestazioni previsti
La disciplina ha previsto un insieme articolato di misure, sia selettive sia rivolte alla generalità degli studenti. Tra gli interventi principali figuravano:
- borse di studio, posti alloggio e contributi per la residenzialità, prestiti d’onore e contributi per la mobilità internazionale;
- ristorazione, medicina preventiva, assistenza psicologica, orientamento formativo e al lavoro;
- sostegno ad attività culturali, sportive e didattico-formative;
- agevolazioni per mobilità e trasporto;
- sussidi straordinari in caso di sopravvenuto disagio economico o mancato accesso, per gravi motivi, ai benefici principali;
- fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;
- servizio per le locazioni, con collegamento tra locatori e studenti, supporto nella ricerca di alloggi, consulenza sui contratti agevolati e assistenza legale contro locazioni irregolari.
Sono inoltre previste gestione e manutenzione ordinaria delle residenze, manutenzione straordinaria entro o oltre il limite fissato dal piano annuale, nonché progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle strutture residenziali.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
I benefici erano destinati agli studenti iscritti presso università e altre istituzioni con sede legale nel Lazio che rilasciano titoli aventi valore legale, nonché a chi intendeva accedere a corsi post-lauream di alta formazione. Potevano accedervi anche studenti iscritti presso sedi distaccate nel Lazio di atenei con sede in altre regioni, sulla base di intese che garantissero compensazione degli oneri e reciprocità.
La legge ha inoltre previsto che:
- gli studenti già in possesso di un titolo dei corsi indicati dalla normativa statale sul diritto allo studio non potessero ottenere nuovamente i benefici destinati a studenti privi o carenti di mezzi in caso di ulteriore iscrizione allo stesso livello;
- gli studenti stranieri extracomunitari, apolidi e rifugiati politici accedessero in condizioni di parità con gli studenti italiani;
- la produzione incompleta o irregolare della certificazione richiesta comportasse la decadenza dai benefici.
Ruolo della Regione
La Regione è stata titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo. Ha inoltre svolto attività di valutazione, monitoraggio e implementazione del sistema tramite strumenti informatici e statistici di settore, coordinati con il sistema statistico regionale.
Tra le iniziative regionali previste figuravano:
- l’attivazione sperimentale, nell’ambito della carta giovani, di specifici servizi e agevolazioni per studenti universitari;
- l’istituzione di un tavolo di consultazione delle associazioni universitarie presso l’assessorato competente.
Ruolo di Laziodisu e delle Adisu
Laziodisu e le Adisu sono state individuate come soggetti attuatori del sistema. Laziodisu ha svolto anche il ruolo di ente regolatore, definendo regole generali di gestione e procedure amministrative e controllandone l’applicazione sul territorio.
L’assetto era strutturato in modo da conciliare una tutela unitaria del diritto allo studio con una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.
Riparto delle competenze operative
La legge ha ripartito le competenze tra ente centrale e articolazioni territoriali:
- Laziodisu ha attuato gli interventi relativi a borse di studio, manutenzione straordinaria oltre il limite del piano annuale e progettazione/realizzazione/ristrutturazione delle residenze e delle altre strutture funzionali;
- le Adisu hanno attuato ristorazione, prestazioni di supporto e assistenza, gestione e manutenzione ordinaria delle strutture e manutenzione straordinaria entro il limite di spesa fissato dal piano annuale.
Sono state ammesse convenzioni con università non statali, istituti universitari, istituzioni di alta cultura e, per alcuni servizi, con università statali che intendessero gestire direttamente determinate prestazioni. Per le università telematiche con sede nel Lazio era prevista apposita convenzione.
L’assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per la residenzialità aveva carattere prioritario. Il servizio di ristorazione doveva essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Era inoltre garantita una quota di riserva per gli studenti con disabilità.
Pianificazione triennale e annuale
La programmazione del sistema era affidata a due strumenti:
- il piano triennale, adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa acquisizione del parere del CRUL e confronto con le organizzazioni sindacali e con il tavolo delle associazioni universitarie;
- il piano annuale, adottato dalla Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la commissione consiliare competente e acquisiti pareri e confronti previsti.
Il piano triennale indicava linee generali, obiettivi, priorità, strategie, risorse finanziarie, indirizzi per manutenzione straordinaria e per progettazione e realizzazione delle residenze. Il piano annuale definiva invece iniziative da attuare nell’anno, criteri, modalità, tempi, risorse, riparti tra Laziodisu e Adisu, eventuali risorse aggiuntive come premio per le Adisu più efficienti e il limite di spesa per la manutenzione straordinaria.
Il piano triennale restava efficace fino all’adozione del successivo. Per l’anno accademico 2008/2009 è stato previsto un regime transitorio con continuazione di disposizioni precedenti e adeguamento progressivo delle convenzioni.
Assetto istituzionale di Laziodisu
L’Agenzia Laziodisu è stata trasformata in ente pubblico dipendente della Regione, con personalità giuridica e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La sede legale è stata fissata a Roma.
Gli organi istituzionali erano:
- presidente;
- consiglio di amministrazione;
- collegio dei revisori contabili.
Il presidente era nominato dal Presidente della Regione su proposta dell’assessore competente, con specifici requisiti di professionalità ed esperienza. Aveva funzioni di rappresentanza, coordinamento del consiglio, vigilanza interna, designazione del direttore generale e adozione della relazione annuale.
Il consiglio di amministrazione era composto dal presidente e da dieci membri, inclusi presidenti dei comitati territoriali delle Adisu, un rappresentante delle università non statali e quattro rappresentanti degli studenti. Esso esercitava funzioni di alta amministrazione: nomina del direttore generale, adozione di statuto e regolamenti, definizione della dotazione organica, formulazione delle proposte sui piani, approvazione di bilanci e programma annuale, assegnazione di obiettivi e risorse al direttore generale, definizione delle regole di gestione e controllo.
Il collegio dei revisori contabili era composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Presidente della Regione su designazione consiliare.
Adisu e comitati territoriali
Le Adisu erano articolazioni territoriali di Laziodisu con riferimento alle singole università statali del Lazio, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale. Presso ciascuna Adisu operava un comitato territoriale composto da presidente e quattro membri.
I comitati territoriali avevano funzioni propositive e di vigilanza, in particolare:
- trasmettevano contributi sui piani triennale e annuale;
- vigilavano sulla qualità e quantità dei servizi;
- formulavano proposte per il programma annuale di attività;
- proponevano progetti finalizzati;
- proponevano sussidi straordinari agli studenti in difficoltà economica.
Direzione generale e direzioni amministrative
Il direttore generale di Laziodisu era designato dal presidente e conferito dal consiglio di amministrazione a tempo determinato, mediante avviso pubblico e sulla base di requisiti di laurea specialistica, professionalità ed esperienza. Il rapporto era regolato da contratto individuale di natura privatistica e cessava di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo consiglio.
Il direttore generale coordinava la gestione complessiva, adottava atti e provvedimenti di competenza, stipulava convenzioni e contratti, organizzava le strutture, gestiva risorse umane, finanziarie e strumentali, assegnava obiettivi ai direttori amministrativi delle Adisu, li valutava annualmente e assicurava l’esecuzione delle deliberazioni consiliari.
I direttori amministrativi delle Adisu erano nominati a tempo determinato dal direttore generale, previo parere del presidente del comitato territoriale. Essi gestivano le strutture territoriali, le risorse assegnate, i rapporti di lavoro e i procedimenti di competenza, curando anche la rendicontazione annuale delle risorse impiegate.
Personale, statuto, regolamenti e bilanci
Laziodisu disponeva di un proprio personale iscritto in un ruolo unico. La dotazione organica complessiva era adottata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri regolamentari e previo confronto con le organizzazioni sindacali, quindi trasmessa alla Giunta regionale per approvazione.
Lo statuto di Laziodisu doveva essere adottato entro 90 giorni dalla prima costituzione del consiglio e approvato dalla Giunta. Successivamente il consiglio doveva adottare il regolamento organizzativo, quello di amministrazione e contabilità e la carta dei servizi.
Il bilancio di previsione, gli assestamenti, le variazioni e il rendiconto generale erano approvati secondo la disciplina regionale di contabilità. Al rendiconto doveva essere allegata la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Vigilanza e controlli regionali
La Giunta regionale esercitava poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu. In particolare:
- approvava lo statuto;
- valutava l’utilizzo delle risorse e il rapporto costi-benefici, potendo acquisire atti e disporre ispezioni;
- esercitava poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori;
- controllava legittimità e merito dei regolamenti e della dotazione organica, con termini procedimentali specifici;
- disponeva la decadenza degli organi in caso di gravi inadempienze o reiterate violazioni.
Era prevista anche la decadenza dei singoli componenti per assenze ingiustificate reiterate e dei revisori per gravi inadempienze.
Risorse finanziarie e patrimoniali
Le risorse finanziarie di Laziodisu comprendevano, tra l’altro:
- finanziamenti regionali per funzionamento, personale e interventi;
- gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale;
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario, aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato;
- contributi per il cofinanziamento della legge statale sugli alloggi per studenti;
- contributi regionali per indirizzi specifici;
- fondi in conto capitale per residenze e strutture;
- finanziamenti UE, statali, pubblici e privati;
- rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
Laziodisu disponeva inoltre del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare.
Disposizioni transitorie sulla trasformazione di Laziodisu
Fino all’insediamento dei nuovi organi, continuarono a operare il commissario straordinario e il collegio dei revisori dell’ente precedente. Con la costituzione del nuovo consiglio e del nuovo collegio, Laziodisu subentrava nei beni, nelle risorse e nei rapporti giuridici dell’ente originario.
I dipendenti di ruolo venivano trasferiti nel nuovo ruolo con continuità del rapporto e riconoscimento dell’anzianità; il personale non di ruolo manteneva i contratti fino alla loro scadenza naturale.
Estinzione di Pegaso e riallocazione delle funzioni
Il consorzio polifunzionale Pegaso doveva essere estinto entro la fine della legislatura in corso, anche per garantire il collaudo delle residenze e delle strutture finanziate ai sensi della legge statale n. 338 del 2000. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge era prevista una ricognizione di funzioni, personale, risorse e rapporti giuridici.
Dopo la costituzione degli organi di Laziodisu, la Giunta regionale trasferiva a Laziodisu funzioni, personale e risorse e dichiarava l’estinzione di Pegaso. Dal provvedimento di estinzione Laziodisu subentrava nei rapporti attivi e passivi, assicurando continuità delle funzioni. Le attività di manutenzione straordinaria oltre il limite del piano annuale e quelle di progettazione e ristrutturazione erano attribuite a una struttura centrale, mentre manutenzione ordinaria e straordinaria entro il limite erano attribuite alle Adisu.
Prima designazione degli studenti e disciplina iniziale
Per la prima applicazione, i rappresentanti degli studenti nei comitati territoriali erano designati entro 60 giorni tramite elezione da parte dei rappresentanti negli organi studenteschi accademici, in assemblea convocata dal commissario straordinario d’intesa con i rettori. Essi restavano in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca.
Il direttore generale dell’ente preesistente veniva confermato come direttore generale di Laziodisu, mentre l’incarico del direttore generale di Pegaso cessava con il conferimento dell’incarico al dirigente della struttura centrale di Laziodisu.
Regime finanziario e abrogazioni
Gli oneri erano coperti con gli stanziamenti di bilancio previsti e il gettito delle tasse regionali sul diritto allo studio e sull’abilitazione professionale era versato direttamente alla tesoreria di Laziodisu.
La legge ha abrogato la precedente disciplina regionale del 2003 sul diritto agli studi universitari e altre disposizioni incompatibili. Tuttavia la disciplina è stata successivamente abrogata nel 2018 dalla legge regionale n. 6/2018, per cui oggi assume rilievo sostanzialmente solo per i periodi e gli effetti maturati prima dell’abrogazione.
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