Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 3467 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento parziale - Fondamento - Verifica generale - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità di un accertamento parziale fondato su elementi emersi nel corso di una verifica generale. La questione consiste nello stabilire se l'accertamento parziale, pur distinto dall'accertamento ordinario analitico o induttivo, possa basarsi sulle medesime acquisizioni istruttorie provenienti da una verifica generale.

La decisione

La sentenza afferma che l'accertamento parziale può legittimamente fondarsi anche su una verifica generale. L'accertamento parziale è qualitativamente distinto dall'accertamento ordinario, ma la segnalazione derivante dalla verifica costituisce l'atto di comunicazione che consente di procedere all'accertamento e non coincide con l'attività istruttoria. Non è quindi necessario un ulteriore autonomo apprezzamento valutativo dell'ufficio, oltre al recepimento e alla condivisione del contenuto della segnalazione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento parziale, presumibilmente art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale può essere adottato sulla base di segnalazioni o elementi specifici, anche quando tali elementi siano stati acquisiti nell'ambito di una verifica generale. La verifica generale rappresenta l'attività istruttoria, mentre la segnalazione costituisce il presupposto comunicativo per l'adozione dell'accertamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 27323/2014

    La Corte ha riconosciuto che l'accertamento parziale può fondarsi su risultanze di una verifica generale, poiché la diversità rispetto all'accertamento ordinario riguarda la natura e la funzione dell'atto, non necessariamente la provenienza degli elementi istruttori.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale può essere utilizzato anche quando gli elementi posti a suo fondamento emergono da una verifica generale.
  • La provenienza degli elementi da una verifica generale non rende automaticamente illegittimo l'accertamento parziale: occorre distinguere l'attività istruttoria dalla successiva segnalazione che abilita l'accertamento.
  • Non è sempre necessario che l'ufficio svolga una nuova e autonoma valutazione complessiva dei dati già acquisiti; può essere sufficiente recepire e fare propria una segnalazione adeguatamente motivata.
  • La distinzione tra accertamento parziale e accertamento ordinario va valutata in base alla funzione e alla struttura dell'atto, non soltanto in base agli strumenti istruttori utilizzati.
  • In una situazione analoga, l'impugnazione non può fondarsi esclusivamente sul fatto che l'accertamento parziale derivi da una verifica generale, ma deve evidenziare eventuali carenze della segnalazione, della motivazione o dei presupposti specifici dell'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.