L.R. Piemonte 10/2022
Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese istituisce un quadro organico per prevenzione, riconoscimento precoce, cura e presa in carico dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con rete regionale, osservatorio, formazione, informazione e sostegno alle famiglie. Prevede atti attuativi della Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore e copertura finanziaria per il biennio 2022-2023; non contiene un limite finale di efficacia.
Prevenzione, cura e sostegno per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in Piemonte
Prevenzione, cura e sostegno dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in Piemonte
La legge disciplina in Piemonte misure di prevenzione, diagnosi precoce, cura e presa in carico dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), con attenzione particolare all’età evolutiva, alla continuità assistenziale e al sostegno dei pazienti e delle famiglie. Il modello organizzativo è improntato a prossimità, integrazione sanitaria e socio-sanitaria, multidisciplinarietà e umanizzazione delle cure.
Finalità e principi generali
La Regione si impegna a contrastare i DNA mediante:
- potenziamento dell’offerta di servizi e prestazioni;
- riconoscimento e sensibilizzazione sul fenomeno;
- formazione degli operatori;
- presa in carico precoce e omogenea;
- possibilità di trattamenti anche di lunga durata.
La legge riconosce inoltre il ruolo dei soggetti pubblici e privati che operano nel trattamento dei DNA nel servizio sanitario e socio-sanitario piemontese e promuove una programmazione della rete dei servizi basata su un modello multidisciplinare integrato.
Definizioni rilevanti
Ai fini della disciplina:
- i DNA sono disturbi caratterizzati da alterazioni persistenti dell’alimentazione o da comportamenti connessi al cibo che incidono significativamente sulla salute fisica e sul funzionamento psico-sociale;
- i contesti di cura comprendono luoghi, ambito familiare, strutture e percorsi clinico-terapeutici;
- le strutture includono ambulatori, reparti di degenza, centri diurni e residenze;
- i percorsi comprendono prestazioni ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali, ricoveri ordinari e day-hospital, oltre agli interventi domiciliari.
Interventi regionali e sostegno alle famiglie
La Regione promuove:
- misure di sostegno al nucleo familiare dei pazienti;
- integrazione della rete dei servizi per garantire risposte tempestive e continuità del trattamento ritenuto necessario dall’équipe multidisciplinare;
- strategie per ridurre il rischio di cronicizzazione;
- diffusione di informazioni sui servizi della rete regionale e sulle modalità di accesso, rivolte a operatori, istituzioni educative e popolazione generale.
Sono inoltre previste azioni di supporto ai caregiver e valorizzazione delle iniziative già presenti sul territorio.
Rete regionale dei servizi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve istituire la Rete regionale per la prevenzione e la cura dei DNA, coordinata dall’Assessorato alla sanità e composta dai centri dedicati delle ASL e delle aziende ospedaliere, nonché dai soggetti privati accreditati operanti sul territorio regionale.
La rete deve assicurare una presa in carico globale nei diversi stadi del disturbo e nei contesti più appropriati. La Giunta definisce i livelli di presa in carico e cura, che includono:
- centro esperto regionale;
- livello di base: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
- primo livello ambulatoriale;
- secondo livello ambulatoriale complesso multidisciplinare e day-hospital;
- livello ospedaliero con ricovero ordinario;
- strutture residenziali e semi-residenziali per pazienti cronici o non responsivi;
- percorsi domiciliari di cura e assistenza.
Riconoscimento precoce e screening
La Regione promuove, secondo le linee guida attuative:
- l’attivazione del “codice lilla” nei pronto soccorso di tutti gli ospedali, per il riconoscimento e la presa in carico precoci;
- attività di screening per intercettare i DNA in ambito scolastico, sportivo e nei contesti di aggregazione giovanile.
Contesti di cura, équipe e transizione tra servizi
La legge prevede che siano individuate aziende sanitarie e ospedaliere della rete in cui istituire unità funzionali specialistiche per il trattamento, anche ospedaliero, dei pazienti con DNA, oltre a strutture regionali per il trattamento in emergenza.
Sono previste:
- équipe integrate per l’età evolutiva, con psichiatra, neuropsichiatra infantile e professionisti con formazione specifica;
- percorsi di transizione concordata dai servizi per minori a quelli per adulti;
- organizzazione di strutture e contesti di cura dedicati nelle ASL e aziende ospedaliere, con percorsi per intercettazione precoce, diagnosi, trattamento e invio alla struttura più appropriata;
- équipe multidisciplinari e integrate secondo le linee guida regionali;
- incremento della dotazione di posti letto ospedalieri e in regime residenziale e semiresidenziale.
Informazione, sensibilizzazione e Giornata del Fiocchetto lilla
La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a:
- famiglie;
- scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- università;
- sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
- medici di medicina generale e pediatri;
- operatori sanitari e socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
- consultori;
- organizzazioni sportive e del tempo libero.
Le iniziative vanno diffuse prioritariamente tramite comunicazione digitale, soprattutto per raggiungere la popolazione giovanile. È inoltre promossa la Giornata nazionale del Fiocchetto lilla dedicata ai DNA.
Formazione
La Regione promuove attività formative e di aggiornamento professionale per tutto il personale sanitario, medico e socio-assistenziale coinvolto nella prevenzione e presa in carico, inclusi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Sono previsti anche:
- collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per iniziative formative rivolte al personale docente;
- percorsi formativi per i nuclei familiari delle persone affette da DNA.
Associazioni ed enti del terzo settore
La Regione sostiene le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore che operano in ambito solidaristico, sanitario e socio-sanitario a favore di pazienti e familiari.
Può inoltre avvalersi della loro collaborazione, direttamente o tramite i centri dedicati delle aziende sanitarie e ospedaliere. È prevista anche la possibilità di avvalersi e sostenere enti del terzo settore accreditati che mettano a disposizione personale specializzato e spazi idonei per assistere i pazienti durante l’assunzione dei pasti.
Osservatorio regionale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta deve istituire l’Osservatorio regionale per la prevenzione e la cura dei DNA.
L’Osservatorio è composto da rappresentanti istituzionali, sanitari, del mondo associativo e scolastico, tra cui:
- assessore alla sanità o suo delegato;
- componenti di ogni ASL e azienda ospedaliera;
- esperti con comprovata esperienza nelle strutture pubbliche e private accreditate;
- rappresentanti di associazioni ed enti del terzo settore;
- rappresentanti di medici di medicina generale e pediatri;
- rappresentante degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
L’Osservatorio monitora casistiche, attività, prestazioni sociali e sanitarie, raccoglie dati epidemiologici e può formulare raccomandazioni, proporre revisioni delle linee guida e promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione. Si riunisce almeno semestralmente e opera a titolo gratuito.
Linee guida attuative
Entro 180 giorni la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, deve adottare linee guida per il riconoscimento, la presa in carico e la cura dei pazienti con DNA.
Le linee guida devono disciplinare, tra l’altro:
- criteri per il potenziamento e la realizzazione di centri e strutture di diversa intensità di cura;
- percorsi clinico-assistenziali flessibili e differenziati;
- modalità di assistenza all’assunzione dei pasti, anche presso il domicilio o presso strutture di enti del terzo settore accreditati;
- campagne di informazione e sensibilizzazione;
- formazione e aggiornamento professionale;
- percorsi formativi per le famiglie;
- procedure per il codice lilla;
- procedure di screening in ambito scolastico, sportivo e giovanile;
- composizione e organizzazione delle équipe multidisciplinari e integrate;
- monitoraggio dei flussi informativi;
- promozione della ricerca in collaborazione con gli atenei.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.
Decorsi un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, deve presentare una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, contenente in particolare:
- stato di attuazione e criticità;
- azioni per il riconoscimento precoce dei DNA;
- avanzamento degli interventi ambulatoriali nelle ASL, con dati su prese in carico e liste d’attesa;
- attività formative e misure di sostegno alle famiglie;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione;
- stato dei percorsi domiciliari;
- utilizzo delle risorse finanziarie dedicate.
La prima relazione deve riguardare soprattutto le prime fasi di attuazione e l’adozione degli adempimenti previsti dalle linee guida. Le relazioni e gli eventuali documenti consiliari conclusivi sono pubblici.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti da diversi articoli della legge sono coperti con risorse trasferite alle ASL e aziende ospedaliere nell’ambito dei budget annuali regionali.
Per la prima applicazione, in via sperimentale, gli oneri complessivi sono quantificati in euro 1.842.500,00 sul biennio 2022-2023, di cui:
- euro 1.105.500,00 per il 2022;
- euro 737.000,00 per il 2023.
La copertura avviene con risorse derivanti dall’intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno 2022, riferita ai trasferimenti ministeriali previsti dalla legge n. 234/2021, da iscrivere nel bilancio regionale in un apposito “Fondo regionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”.
Per il sostegno ad associazioni ed enti del terzo settore, gli oneri sono stimati in euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con copertura a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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