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Legge

L.R. Piemonte 10/2022

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 10/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese istituisce un quadro organico per prevenzione, riconoscimento precoce, cura e presa in carico dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con rete regionale, osservatorio, formazione, informazione e sostegno alle famiglie. Prevede atti attuativi della Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore e copertura finanziaria per il biennio 2022-2023; non contiene un limite finale di efficacia.

Prevenzione, cura e sostegno per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in Piemonte

Prevenzione, cura e sostegno dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in Piemonte

La legge disciplina in Piemonte misure di prevenzione, diagnosi precoce, cura e presa in carico dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), con attenzione particolare all’età evolutiva, alla continuità assistenziale e al sostegno dei pazienti e delle famiglie. Il modello organizzativo è improntato a prossimità, integrazione sanitaria e socio-sanitaria, multidisciplinarietà e umanizzazione delle cure.

Finalità e principi generali

La Regione si impegna a contrastare i DNA mediante:

  • potenziamento dell’offerta di servizi e prestazioni;
  • riconoscimento e sensibilizzazione sul fenomeno;
  • formazione degli operatori;
  • presa in carico precoce e omogenea;
  • possibilità di trattamenti anche di lunga durata.

La legge riconosce inoltre il ruolo dei soggetti pubblici e privati che operano nel trattamento dei DNA nel servizio sanitario e socio-sanitario piemontese e promuove una programmazione della rete dei servizi basata su un modello multidisciplinare integrato.

Definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina:

  • i DNA sono disturbi caratterizzati da alterazioni persistenti dell’alimentazione o da comportamenti connessi al cibo che incidono significativamente sulla salute fisica e sul funzionamento psico-sociale;
  • i contesti di cura comprendono luoghi, ambito familiare, strutture e percorsi clinico-terapeutici;
  • le strutture includono ambulatori, reparti di degenza, centri diurni e residenze;
  • i percorsi comprendono prestazioni ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali, ricoveri ordinari e day-hospital, oltre agli interventi domiciliari.

Interventi regionali e sostegno alle famiglie

La Regione promuove:

  • misure di sostegno al nucleo familiare dei pazienti;
  • integrazione della rete dei servizi per garantire risposte tempestive e continuità del trattamento ritenuto necessario dall’équipe multidisciplinare;
  • strategie per ridurre il rischio di cronicizzazione;
  • diffusione di informazioni sui servizi della rete regionale e sulle modalità di accesso, rivolte a operatori, istituzioni educative e popolazione generale.

Sono inoltre previste azioni di supporto ai caregiver e valorizzazione delle iniziative già presenti sul territorio.

Rete regionale dei servizi

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve istituire la Rete regionale per la prevenzione e la cura dei DNA, coordinata dall’Assessorato alla sanità e composta dai centri dedicati delle ASL e delle aziende ospedaliere, nonché dai soggetti privati accreditati operanti sul territorio regionale.

La rete deve assicurare una presa in carico globale nei diversi stadi del disturbo e nei contesti più appropriati. La Giunta definisce i livelli di presa in carico e cura, che includono:

  • centro esperto regionale;
  • livello di base: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
  • primo livello ambulatoriale;
  • secondo livello ambulatoriale complesso multidisciplinare e day-hospital;
  • livello ospedaliero con ricovero ordinario;
  • strutture residenziali e semi-residenziali per pazienti cronici o non responsivi;
  • percorsi domiciliari di cura e assistenza.

Riconoscimento precoce e screening

La Regione promuove, secondo le linee guida attuative:

  • l’attivazione del “codice lilla” nei pronto soccorso di tutti gli ospedali, per il riconoscimento e la presa in carico precoci;
  • attività di screening per intercettare i DNA in ambito scolastico, sportivo e nei contesti di aggregazione giovanile.

Contesti di cura, équipe e transizione tra servizi

La legge prevede che siano individuate aziende sanitarie e ospedaliere della rete in cui istituire unità funzionali specialistiche per il trattamento, anche ospedaliero, dei pazienti con DNA, oltre a strutture regionali per il trattamento in emergenza.

Sono previste:

  • équipe integrate per l’età evolutiva, con psichiatra, neuropsichiatra infantile e professionisti con formazione specifica;
  • percorsi di transizione concordata dai servizi per minori a quelli per adulti;
  • organizzazione di strutture e contesti di cura dedicati nelle ASL e aziende ospedaliere, con percorsi per intercettazione precoce, diagnosi, trattamento e invio alla struttura più appropriata;
  • équipe multidisciplinari e integrate secondo le linee guida regionali;
  • incremento della dotazione di posti letto ospedalieri e in regime residenziale e semiresidenziale.

Informazione, sensibilizzazione e Giornata del Fiocchetto lilla

La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a:

  • famiglie;
  • scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
  • università;
  • sistema regionale di istruzione e formazione professionale;
  • medici di medicina generale e pediatri;
  • operatori sanitari e socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
  • consultori;
  • organizzazioni sportive e del tempo libero.

Le iniziative vanno diffuse prioritariamente tramite comunicazione digitale, soprattutto per raggiungere la popolazione giovanile. È inoltre promossa la Giornata nazionale del Fiocchetto lilla dedicata ai DNA.

Formazione

La Regione promuove attività formative e di aggiornamento professionale per tutto il personale sanitario, medico e socio-assistenziale coinvolto nella prevenzione e presa in carico, inclusi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Sono previsti anche:

  • collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per iniziative formative rivolte al personale docente;
  • percorsi formativi per i nuclei familiari delle persone affette da DNA.

Associazioni ed enti del terzo settore

La Regione sostiene le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore che operano in ambito solidaristico, sanitario e socio-sanitario a favore di pazienti e familiari.

Può inoltre avvalersi della loro collaborazione, direttamente o tramite i centri dedicati delle aziende sanitarie e ospedaliere. È prevista anche la possibilità di avvalersi e sostenere enti del terzo settore accreditati che mettano a disposizione personale specializzato e spazi idonei per assistere i pazienti durante l’assunzione dei pasti.

Osservatorio regionale

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta deve istituire l’Osservatorio regionale per la prevenzione e la cura dei DNA.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti istituzionali, sanitari, del mondo associativo e scolastico, tra cui:

  • assessore alla sanità o suo delegato;
  • componenti di ogni ASL e azienda ospedaliera;
  • esperti con comprovata esperienza nelle strutture pubbliche e private accreditate;
  • rappresentanti di associazioni ed enti del terzo settore;
  • rappresentanti di medici di medicina generale e pediatri;
  • rappresentante degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
  • rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

L’Osservatorio monitora casistiche, attività, prestazioni sociali e sanitarie, raccoglie dati epidemiologici e può formulare raccomandazioni, proporre revisioni delle linee guida e promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione. Si riunisce almeno semestralmente e opera a titolo gratuito.

Linee guida attuative

Entro 180 giorni la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, deve adottare linee guida per il riconoscimento, la presa in carico e la cura dei pazienti con DNA.

Le linee guida devono disciplinare, tra l’altro:

  • criteri per il potenziamento e la realizzazione di centri e strutture di diversa intensità di cura;
  • percorsi clinico-assistenziali flessibili e differenziati;
  • modalità di assistenza all’assunzione dei pasti, anche presso il domicilio o presso strutture di enti del terzo settore accreditati;
  • campagne di informazione e sensibilizzazione;
  • formazione e aggiornamento professionale;
  • percorsi formativi per le famiglie;
  • procedure per il codice lilla;
  • procedure di screening in ambito scolastico, sportivo e giovanile;
  • composizione e organizzazione delle équipe multidisciplinari e integrate;
  • monitoraggio dei flussi informativi;
  • promozione della ricerca in collaborazione con gli atenei.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.

Decorsi un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, deve presentare una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, contenente in particolare:

  • stato di attuazione e criticità;
  • azioni per il riconoscimento precoce dei DNA;
  • avanzamento degli interventi ambulatoriali nelle ASL, con dati su prese in carico e liste d’attesa;
  • attività formative e misure di sostegno alle famiglie;
  • iniziative di informazione e sensibilizzazione;
  • stato dei percorsi domiciliari;
  • utilizzo delle risorse finanziarie dedicate.

La prima relazione deve riguardare soprattutto le prime fasi di attuazione e l’adozione degli adempimenti previsti dalle linee guida. Le relazioni e gli eventuali documenti consiliari conclusivi sono pubblici.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti da diversi articoli della legge sono coperti con risorse trasferite alle ASL e aziende ospedaliere nell’ambito dei budget annuali regionali.

Per la prima applicazione, in via sperimentale, gli oneri complessivi sono quantificati in euro 1.842.500,00 sul biennio 2022-2023, di cui:

  • euro 1.105.500,00 per il 2022;
  • euro 737.000,00 per il 2023.

La copertura avviene con risorse derivanti dall’intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno 2022, riferita ai trasferimenti ministeriali previsti dalla legge n. 234/2021, da iscrivere nel bilancio regionale in un apposito “Fondo regionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”.

Per il sostegno ad associazioni ed enti del terzo settore, gli oneri sono stimati in euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con copertura a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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