L.R. Piemonte 12/2022
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 12/2022 aggiorna la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo: recepisce i requisiti nazionali del direttore tecnico, prevede una nuova nomina entro 90 giorni in caso di indisponibilità, definisce requisiti tecnico-strutturali delle sedi e introduce eccezioni per la vendita online. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURP.
Requisiti dei direttori tecnici e delle agenzie di viaggio e turismo
Requisiti delle agenzie di viaggio e turismo in Piemonte
La legge regionale Piemonte 12/2022 modifica la disciplina regionale delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo, aggiornando soprattutto i requisiti del direttore tecnico e i requisiti tecnico-strutturali delle agenzie. Le disposizioni si applicano nel territorio della Regione Piemonte.
Direttore tecnico: abilitazione, requisiti e responsabilità
La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico, la cui abilitazione all’esercizio è rilasciata dalla Regione previa verifica del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale richiamata. Se il titolare dell’agenzia non possiede tali requisiti, deve individuarli in un’altra persona, collaboratore o dipendente, che assume funzione e responsabilità di direttore tecnico.
In caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico, il titolare deve proporre un nuovo direttore tecnico entro 90 giorni; in difetto, l’attività resta sospesa fino al ripristino della conduzione tecnica.
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare nel dettaglio il percorso professionale e formativo e le modalità di abilitazione, nonché di tenere e aggiornare un elenco dei soggetti idonei a svolgere le funzioni di direttore tecnico.
Requisiti tecnico-strutturali delle agenzie
Ai fini della presentazione dell’istanza di avvio dell’attività, l’agenzia deve disporre di:
- strutture e attrezzature tecnologiche idonee allo svolgimento dell’attività;
- locali appositi, facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, quando effettua vendita diretta al pubblico;
- un’insegna esterna che identifichi chiaramente l’esercizio.
La regola sui locali distinti non si applica alle agenzie che vendono al pubblico esclusivamente tramite mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza; in tali casi trovano applicazione le disposizioni del Codice del consumo.
Profili finanziari e decorrenza
La legge non comporta oneri per il bilancio regionale. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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