L.R. Piemonte 11/2022
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) e alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ').
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina piemontese sull’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche: amplia le forme di affidamento, ridefinisce il bando e il procedimento unico, introduce clausole sociali e garanzie finanziarie, e interviene su canoni e competenze regionali. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR Piemonte e si applica da allora.
Modifiche alla disciplina piemontese sulle grandi derivazioni idroelettriche e sui canoni connessi
Modifiche alla disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche in Piemonte
La legge regionale Piemonte 27 luglio 2022, n. 11 interviene soprattutto sulla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26, che disciplina l’assegnazione delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Il testo rafforza e dettaglia la procedura di gara, introduce ulteriori regole per società miste e partenariati, e aggiorna aspetti economici, sociali e procedurali.
Ambito di applicazione e decorrenza
Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione Piemonte. La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Forme di affidamento delle concessioni
La disciplina regionale chiarisce che le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono essere affidate:
- a operatori economici individuati tramite gare ad evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico-privato, con socio privato selezionato tramite gara pubblica;
- mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
Per l’affidamento a società partecipate è richiesto il rispetto del d.lgs. 175/2016 sul testo unico delle società a partecipazione pubblica. Nel caso della società mista, la selezione del socio privato avviene con procedura ad evidenza pubblica che riguarda insieme la partecipazione societaria e l’affidamento della concessione, che deve costituire l’oggetto esclusivo dell’attività della società.
Requisiti specifici per la società mista
L’assegnazione alla società a capitale misto è subordinata a condizioni precise:
- il socio privato deve acquisire una quota di capitale sociale non inferiore al 30%;
- il soggetto selezionato deve assumere gli obblighi di gestione operativa ed esecuzione delle attività rientranti nell’oggetto sociale per tutta la durata della concessione;
- la società deve disporre di tutte le risorse tecniche, finanziarie, organizzative e di personale necessarie.
Alla procedura di selezione del socio privato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il procedimento unico e il relativo regolamento regionale.
Contenuto del bando di gara
Il bando di gara viene dettagliatamente tipizzato e deve indicare almeno:
- oggetto della concessione e durata;
- stato di consistenza di opere e beni esistenti;
- somme dovute al concessionario uscente per i beni di cui all’art. 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933;
- eventuale indennizzo per investimenti non ammortizzati sulle opere di cui all’art. 25, primo comma, del r.d. 1775/1933;
- requisiti di partecipazione;
- modalità e termini per domande, documentazione e offerte;
- modalità di svolgimento della procedura e raccordo con le valutazioni ambientali;
- obblighi gestionali e limitazioni derivanti dal progetto di utilizzo delle opere e delle acque;
- obiettivi minimi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale, nonché compensazioni ambientali e territoriali;
- modalità di quantificazione dei canoni e valore a base di gara;
- clausole sociali per la stabilità occupazionale;
- criteri di valutazione, punteggi e aggiudicazione;
- termini e condizioni delle garanzie provvisorie e definitive.
Requisiti, garanzie e partecipazione
Viene eliminato il vecchio divieto che escludeva i soggetti destinatari di revoca o decadenza da una concessione idroelettrica. I requisiti di partecipazione sono ora definiti in rapporto a oggetto, caratteristiche, complessità e dimensioni degli impianti, nonché alla portata degli interventi ambientali e di incremento produttivo richiesti.
Le domande devono essere corredate da idonee garanzie, secondo modalità e termini stabiliti dal bando.
Procedimento unico e valutazioni ambientali
La selezione delle proposte progettuali avviene in un procedimento unico che sostituisce, ove necessario, più titoli e valutazioni: verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto di assenso richiesto dalla normativa vigente.
Il procedimento si articola in fasi che vanno dalla pubblicazione del bando, alla presentazione e verifica delle domande, all’esame delle proposte progettuali, fino alla valutazione delle offerte, aggiudicazione e rilascio del provvedimento unico di concessione.
Sono previsti interventi di più amministrazioni statali, quando necessari, tra cui i ministeri competenti per transizione ecologica, sviluppo economico, cultura e infrastrutture, oltre agli enti gestori delle aree protette e ai profili di sicurezza degli invasi.
La fase procedurale relativa all’esame delle proposte e alle valutazioni ambientali non può superare 365 giorni.
Provvedimento unico di concessione
Il provvedimento unico di concessione comprende:
- la valutazione di impatto ambientale;
- la valutazione di incidenza;
- tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, pareri, permessi, licenze e atti di assenso necessari.
Ove occorra, esso costituisce anche variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003.
Le modalità operative del procedimento unico sono demandate a un regolamento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
Clausole sociali
I bandi devono prevedere clausole sociali finalizzate a tutelare l’occupazione e i diritti del personale già impiegato nell’impianto oggetto di affidamento. In particolare, deve essere previsto:
- l’assorbimento del personale, nei limiti del fabbisogno e dell’organizzazione del concessionario subentrante;
- il mantenimento dei diritti acquisiti, inclusi trattamento economico, qualifiche, inquadramenti e anzianità;
- l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Garanzie finanziarie
L’aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo il d.lgs. 50/2016, a tutela del rispetto degli obblighi concessori e del disciplinare, inclusi eventuali interventi di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi dopo la rimozione delle opere, nonché il risarcimento dei danni da inadempimento.
Il bando definisce importo, termini e condizioni della garanzia in rapporto alle caratteristiche della concessione e agli investimenti previsti. La garanzia si svincola alla scadenza della concessione, o dopo la verifica degli eventuali interventi di ripristino. La mancata costituzione nei termini comporta decadenza dall’affidamento e incameramento della cauzione provvisoria.
Concessioni su territorio di più regioni
Per le concessioni che interessano il territorio di due o più regioni, ciascuna regione applica la propria normativa. Le modalità procedimentali, la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni sono definite d’intesa tra le regioni interessate, tramite protocolli approvati dalla Giunta regionale.
Canoni e disciplina finanziaria
La legge modifica la disciplina regionale sui canoni connessi alle grandi derivazioni. La Giunta regionale, sentita ARERA e previo parere della commissione consiliare competente, determina con regolamento:
- importo unitario della componente fissa;
- percentuale della componente variabile;
- modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati;
- modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone.
L’importo unitario della componente fissa non può essere inferiore a 40 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.
Altre modifiche coordinate
La legge interviene anche sulla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 e sulla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, sopprimendo o aggiornando riferimenti collegati alla disciplina delle grandi derivazioni. Viene inoltre eliminata dalla normativa previgente la previsione che subordinava talune ipotesi alla scadenza, decadenza o rinuncia della concessione.
Clausola di invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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