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Legge

L.R. Piemonte 9/2022

Modifiche all alegge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 9/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 9 del 21 luglio 2022 proroga al 2022 una misura già prevista per il 2021 in materia di trasporti e differisce dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in applicazione di una disposizione del TPL. Non comporta oneri per il bilancio regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale

Proroga di misure in materia di trasporto pubblico locale

La legge regionale del Piemonte n. 9 del 21 luglio 2022 interviene su due precedenti disposizioni regionali in materia di trasporti, prorogando un regime già previsto per il 2021 e rinviando l’efficacia di una norma sul trasporto pubblico locale. Si tratta di un provvedimento a contenuto essenzialmente temporale, applicabile nel solo ambito regionale piemontese.

Proroga di una misura prevista per il 2021

La legge modifica la legge regionale 23 giugno 2021, n. 17, estendendo l’ambito temporale della misura contenuta nell’articolo 1 anche all’anno 2022. In concreto, il beneficio o la disciplina già prevista per il 2021 continua quindi ad applicarsi anche per il 2022, nei termini stabiliti dalla disposizione richiamata.

Differimento dell’entrata in vigore di una norma sul TPL

È inoltre modificata la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, in materia di trasporto pubblico locale. Per il comma 2-bis dell’articolo 19, la data del 1° luglio 2022 viene sostituita con il 1° gennaio 2023. La decorrenza della disciplina collegata a tale comma è quindi posticipata di sei mesi.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione delle modifiche non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Le modifiche operate restano rilevanti per i periodi temporali indicati, in particolare per il 2022 e dal 1° gennaio 2023 per la norma differita.

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