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Sentenza

Sentenza n. 15479/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento della nota resa da Mediocredito Centrale in data 22 gennaio 2026, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto di -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso trasmesse il 12 dicembre 2025 ed il 5 gennaio 2026 e il conseguente ordine ex art. 116, co. 4 c.p.a. a Mediocredito Centrale di esibire la documentazione richiesta da -OMISSIS- con le predette istanze di accesso.

Giustizia amministrativa202602073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale opposto da Mediocredito Centrale alle istanze relative a documenti posti a fondamento di procedimenti di inefficacia di garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, per difendersi nell'ambito di sette procedimenti di inefficacia riguardanti altrettanti rapporti di garanzia agevolati dal Fondo di Garanzia per le PMI, aveva presentato istanze di accesso per ottenere la documentazione istruttoria acquisita da Mediocredito Centrale e posta a fondamento dell'avvio dei procedimenti, nonché gli altri atti e le eventuali richieste di ostensione rivolte all'autorità giudiziaria. Il gestore ha negato l'accesso richiamando il segreto istruttorio relativo a procedimenti penali in corso e l'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990. La ricorrente ha contestato: i) l'illegittimità del riscontro unitario a istanze riferite a procedimenti distinti; ii) la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, partecipazione e giusto procedimento, sostenendo la natura difensiva dell'accesso; iii) l'indebito richiamo al segreto di vigilanza e al segreto istruttorio; iv) il difetto di motivazione e l'omessa ponderazione degli interessi contrapposti; v) la violazione della disciplina dell'accesso civico generalizzato. Mediocredito Centrale ha inoltre eccepito l'inammissibilità per la proposizione di una pluralità di giudizi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per parcellizzazione: nel processo amministrativo la regola è impugnare con un ricorso un solo provvedimento e il ricorso cumulativo è eccezionale. Nel merito ha accolto, nei limiti precisati, i motivi relativi alla natura difensiva dell'accesso, ai segreti invocati e alla carenza di specifiche ragioni ostative, annullando parzialmente il diniego. Ha riconosciuto l'accesso agli atti istruttori trasmessi da Banca d'Italia a Mediocredito Centrale e posti a fondamento dei procedimenti: il segreto di vigilanza ex art. 7 T.U.B. può cedere a esigenze difensive superiori secondo il giudizio comparativo dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990; nel caso concreto Banca d'Italia, titolare dell'interesse tutelato, aveva dichiarato di non ravvisare ragioni ostative all'ostensione. Ha riconosciuto inoltre l'accesso agli atti dei procedimenti di inefficacia, non essendo state indicate puntuali esigenze ostative da Mediocredito Centrale o da Banca d'Italia. Ha invece escluso gli atti formati o detenuti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini penali in corso, coperti dal segreto previsto dall'art. 329 c.p.p.; ha altresì escluso l'accesso ai documenti già prodotti dalla società e a quelli consultabili sul portale telematico del Fondo, per difetto della necessità dell'accesso. Ha respinto le censure sulla trattazione contestuale delle istanze, poiché i procedimenti condividevano un nucleo istruttorio comune e il diritto di difesa non era stato pregiudicato, e quella fondata sull'accesso civico generalizzato, il cui interesse conoscitivo è recessivo rispetto agli interessi pubblici protetti. Mediocredito Centrale deve consentire l'accesso alla documentazione riconosciuta ostensibile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990

    l’accesso richiesto riveste indubbia natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, essendo volto a consentire alla ricorrente di curare e difendere i propri interessi giuridici nell’ambito dei procedimenti di inefficacia delle garanzie relative alle posizioni n. 3588414, 3854577, 3962853, 3887951, 4043252, 3356783 e 3364146;

    L'accesso è difensivo quando è strumentale alla cura e alla difesa di interessi giuridici nell'ambito di procedimenti amministrativi; il bilanciamento con interessi protetti da segreto deve considerare necessarietà, indispensabilità e parità di rango.

  • art. 7 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    atteso che, sebbene tali atti siano coperti dal segreto previsto dall’art. 7 t.u.b. posto a presidio dell’interesse pubblico all’efficace esercizio dell’attività di vigilanza, tale segreto, secondo la giurisprudenza, non può ritenersi del tutto intangibile, ma è destinato a cedere a fronte di superiori esigenze difensive, da accertarsi all’esito del giudizio comparativo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo i criteri della necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango degli interessi contrapposti

    Il segreto di vigilanza non è assoluto e può cedere davanti a esigenze difensive superiori, previa comparazione degli interessi secondo i criteri indicati; nel caso concreto la Banca d'Italia non ha ravvisato ragioni ostative all'ostensione.

  • art. 329 c.p.p.

    trattandosi di atti formati nell’ambito di indagini penali in corso, viene in rilievo l’art. 329 c.p.p., secondo cui gli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria “sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”

    Gli atti d'indagine coperti dal segreto non sono ostensibili in accesso amministrativo finché permane il segreto processuale penale.

  • art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013

    parimenti, non rileva la disciplina dell’accesso civico generalizzato, invocata dalla ricorrente in via concorrente, atteso che l’interesse meramente conoscitivo che connota l’accesso civico generalizzato è recessivo rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici protetti dall’ordinamento, come espressamente previsto dall’art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013;

    Nell'accesso civico generalizzato l'interesse meramente conoscitivo è recessivo quando confligge con interessi pubblici protetti, secondo i limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 116 c.p.a.

    avverso il diniego opposto in relazione alle predette istanze, la ricorrente ha proposto distinti ricorsi ex art. 116 c.p.a., tra cui quello oggetto del presente giudizio

    La tutela giurisdizionale contro il diniego di accesso è stata esercitata con il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.

Massime di principio

  • L'accesso documentale è difensivo quando è concretamente diretto a consentire la cura o la difesa di interessi giuridici nell'ambito di procedimenti amministrativi; il bilanciamento con interessi pubblici protetti da segreto va effettuato considerando necessarietà, indispensabilità e parità di rango degli interessi contrapposti.
  • Il segreto di vigilanza previsto dall'art. 7 T.U.B. non è assoluto e può cedere davanti a superiori esigenze difensive, all'esito della comparazione prevista dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990; la valutazione deve coinvolgere il titolare dell'interesse protetto dal segreto.
  • Gli atti formati nell'ambito di indagini penali in corso, coperti dal segreto previsto dall'art. 329 c.p.p., restano esclusi dall'accesso amministrativo finché permane il segreto processuale.
  • L'amministrazione che oppone un diniego a una richiesta di accesso difensivo deve indicare puntuali esigenze ostative; in mancanza, gli atti del procedimento pertinenti alla difesa devono essere esibiti.
  • Non sussiste la necessità dell'accesso documentale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, per documenti già nella disponibilità del richiedente o consultabili attraverso il portale telematico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzato
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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