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Legge

L.R. Calabria 15/2014

Modifica della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei

Normativa regionaleL.R. Calabria 15/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 11 agosto 2014, n. 15 modifica la disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale: il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa per estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco che abbiano presentato domanda nei termini. Alla sua entrata in vigore decade l’organo in carica e si procede al rinnovo. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifica della composizione e nomina del collegio dei revisori dei conti della Calabria

Modifica della disciplina del collegio dei revisori dei conti in Calabria

La legge regionale Calabria 11 agosto 2014, n. 15 interviene sulla disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, modificando la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’organizzazione e la nomina dell’organo di revisione nell’ambito regionale calabrese.

Composizione e modalità di nomina

La modifica sostituisce la regola sulla composizione del collegio e sulla scelta dei componenti. Il collegio è composto da tre membri. La nomina spetta all’Assemblea legislativa regionale, che procede mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco previsto dalla disciplina previgente, a condizione che abbiano presentato domanda nei termini indicati dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.

Effetti immediati sull’organo in carica

L’entrata in vigore della legge determina l’immediata decadenza dei componenti del collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale. Deve quindi essere disposto il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013, come modificato.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è espressamente prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La disciplina ha quindi effetti immediati dalla decorrenza indicata ed è rilevante per la sola Regione Calabria.

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