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Legge

L.R. Calabria 16/2014

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 16/2014 abroga una disposizione della legge sulle primarie regionali e sostituisce la norma finale sull’entrata in applicazione: la disciplina delle primarie si applica solo dall’indizione delle elezioni della decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della disciplina calabrese sulle elezioni primarie per la selezione del candidato Presidente della Giunta regionale

Modifiche alla disciplina delle elezioni primarie regionali in Calabria

La legge regionale della Calabria n. 16 del 2014 interviene sulla legge regionale n. 25 del 2009, che disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. L’intervento ha natura essenzialmente modificativa e riguarda sia un’abrogazione puntuale sia il rinvio dell’efficacia della disciplina.

Abrogazione di una disposizione sulle primarie

La legge sopprime il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25/2009. Il testo fornito non riporta il contenuto della disposizione abrogata, ma l’effetto è la sua eliminazione dall’ordinamento regionale calabrese.

Decorrenza e ambito temporale di applicazione della disciplina

Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 16-bis della legge regionale n. 25/2009, stabilendo che la disciplina delle primarie troverà applicazione soltanto a decorrere dall’indizione delle elezioni della decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria. Ne consegue che, fino a tale momento, la legge sulle primarie non opera.

Entrata in vigore della legge di modifica

La legge regionale n. 16/2014 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Valutazione di attualità

L’atto non appare deprecato in sé, poiché è una modifica normativa che ha inciso su una disciplina elettorale regionale con efficacia collegata a un preciso evento (l’indizione delle elezioni della decima legislatura).

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