L.R. Calabria 18/2014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica lo Statuto della Regione Calabria riducendo a 30 i consiglieri regionali e ridefinendo la composizione della Giunta, il limite agli assessori esterni e la supplenza del consigliere nominato assessore. Gli effetti decorrono dalla decima legislatura; resta esclusa la modifica sulla sospensione del consigliere-assessore, annullata parzialmente nel 2014.
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria su composizione di Consiglio e Giunta
Modifiche allo Statuto della Regione Calabria
La legge regionale interviene sulla legge statutaria della Regione Calabria per ridefinire la composizione degli organi politici regionali. Le modifiche riguardano il Consiglio regionale, la Giunta regionale e la decorrenza dell’efficacia delle nuove disposizioni.
Composizione del Consiglio regionale
La disciplina statutaria viene aggiornata stabilendo che il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri. Si tratta di una modifica diretta della consistenza numerica dell’assemblea regionale.
Composizione della Giunta regionale
La legge ridisegna anche la struttura della Giunta regionale. In base al testo risultante:
- la Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale;
- tra gli assessori, uno assume la carica di Vice Presidente;
- il numero complessivo dei membri esterni non può superare il 50% dei componenti della Giunta.
Nomina ad assessore di consiglieri regionali
La legge introduceva anche una disposizione sulla nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale, prevedendo la sospensione automatica dall’incarico di consigliere e la supplenza temporanea da parte del primo dei non eletti della stessa lista. Tuttavia, tale previsione risulta parzialmente annullata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2014, pubblicato sul BURC n. 51 del 16 ottobre 2014, limitatamente alla lettera c) dell’articolo 2, comma 1.
Decorrenza ed efficacia
Le modifiche introdotte dalla legge non producono effetti immediati, ma si applicano a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria. Pertanto, la nuova disciplina opera solo per la legislatura indicata e non per il periodo precedente.
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