Corte di giustizia, Sentenza C-578/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 gennaio 2025. — Česká republika – Generální finanční ředitelství contro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 31, punto 1, lettera b) – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – Condizioni – Ragioni di natura tecnica – Ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi – Imputabilità all’amministrazione aggiudicatrice – Circostanze di fatto e di diritto da prendere in considerazione. — Causa C-578/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una questione di appalti pubblici relativa all’uso della procedura negoziata senza bando per manutenzione di un sistema informativo coperto da diritti esclusivi. Stabilisce che la tutela di tali diritti non giustifica la deroga se la situazione di esclusività è imputabile all’amministrazione aggiudicatrice. Il giudice nazionale deve valutare non solo il contratto originario, ma anche l’intero periodo successivo fino alla scelta della procedura.
Appalti pubblici: la procedura negoziata senza bando per tutela di diritti esclusivi è ammessa solo se la situazione di esclusività non è imputabile all’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto anche del periodo successivo al contratto originario
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 31, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, per verificare se l’amministrazione aggiudicatrice abbia dato origine a una situazione di esclusività che consente l’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, occorra considerare anche le circostanze di fatto e di diritto relative alla conclusione del contratto originario su cui si fondano gli appalti successivi.
Principio di diritto
L’articolo 31, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per tutelare diritti esclusivi solo se la situazione di esclusività non le è imputabile. L’imputabilità va apprezzata non soltanto alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della conclusione del contratto originario, ma anche considerando tutto il periodo intercorrente fino alla scelta della procedura per l’appalto successivo, inclusa la possibilità di porre fine alla situazione di esclusività con mezzi effettivi e ragionevoli dal punto di vista economico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/18/CE
- Articolo 28 della direttiva 2004/18/CE
- Articolo 31, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE
- Articolo 31, punto 1, lettera c), della direttiva 2004/18/CE
- Direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 93/36/CEE
Procedura negoziata senza bando e diritti esclusivi
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud sulla corretta interpretazione dell’articolo 31, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici. Il tema centrale è se una amministrazione aggiudicatrice possa invocare la tutela di diritti esclusivi per affidare un appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando quando la situazione di esclusività sia stata, direttamente o indirettamente, causata dalla stessa amministrazione.
Fatti e procedimento principale
Il contenzioso oppone la Direzione generale delle finanze ceca all’autorità garante della concorrenza ceca. La controversia nasce dalla decisione con cui l’autorità ha accertato un’infrazione per avere la DGF aggiudicato alla IBM Česká republika, mediante procedura negoziata senza bando, un appalto di manutenzione di un sistema informativo tributario.
Il sistema informativo era stato originariamente creato in esecuzione di un contratto del 29 giugno 1992 concluso dal Ministero delle Finanze con IBM World Trade Europe/Middle East/Africa Corporation. La DGF ha sostenuto che la procedura negoziata fosse necessaria per garantire la continuità tecnica del sistema e per rispettare i diritti d’autore esclusivi sul codice sorgente, di cui IBM Česká republika sarebbe titolare in base al contratto originario.
L’autorità di controllo ha invece ritenuto che non fossero state dimostrate le condizioni per derogare alla gara pubblica e che la situazione di esclusività fosse riconducibile al comportamento del predecessore della DGF. Il giudice di primo grado ha confermato tale impostazione; la DGF ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 28 della direttiva 2004/18/CE, che prevede come regola generale le procedure aperte o ristrette;
- l’articolo 31, punto 1, lettera b), della stessa direttiva, che consente la procedura negoziata senza bando per ragioni tecniche, artistiche o relative a diritti esclusivi, solo quando l’appalto può essere affidato unicamente a un operatore determinato;
- l’articolo 31, punto 1, lettera c), relativo all’estrema urgenza e alla non imputabilità delle circostanze all’amministrazione aggiudicatrice;
- la direttiva 2014/24/UE, quale atto successore, solo per chiarire il profilo temporale;
- la direttiva 93/36/CEE, richiamata per il contesto dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva applicabile ratione temporis è quella vigente al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie la procedura di aggiudicazione. Poiché la DGF ha avviato la procedura negoziata il 1° marzo 2016, si applica la direttiva 2004/18/CE, anche se l’aggiudicazione è avvenuta dopo l’abrogazione della direttiva.
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è una deroga eccezionale e va interpretata restrittivamente. La Corte precisa che l’articolo 31, punto 1, lettera b), richiede due condizioni cumulative:
- l’esistenza di ragioni tecniche, artistiche o inerenti alla tutela di diritti esclusivi;
- la necessità che tali ragioni rendano l’appalto affidabile soltanto a un operatore economico determinato.
Tuttavia, la Corte afferma che non basta verificare tali due condizioni in astratto. In coerenza con l’obiettivo di apertura alla concorrenza e con l’obbligo per l’amministrazione di fare tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare la deroga, l’amministrazione non può invocare la tutela di diritti esclusivi se la situazione di esclusività è imputabile al suo stesso comportamento.
La Corte distingue questa ipotesi dall’articolo 31, punto 1, lettera c), dove il legislatore ha espresso testualmente il requisito della non imputabilità. Pur mancando una formula analoga nella lettera b), il principio di interpretazione restrittiva impedisce di ammettere che un’amministrazione possa creare o mantenere la situazione di esclusività e poi beneficiarne per evitare il confronto concorrenziale.
Quanto alla nozione di imputabilità, la Corte precisa che il giudice nazionale deve verificare:
- se il comportamento dell’amministrazione, anche nella conclusione del contratto originario, abbia dato origine alla situazione di esclusività;
- se il persistere di tale situazione fino alla scelta della procedura negoziata dipenda dall’azione o inerzia dell’amministrazione;
- se, nel periodo intercorrente tra l’adesione della Repubblica ceca all’Unione e l’avvio della procedura, l’amministrazione disponesse di mezzi effettivi e ragionevoli dal punto di vista economico per porre fine alla situazione di esclusività.
La Corte aggiunge che l’imputabilità non può essere esclusa solo perché la situazione si è formata con un contratto precedente concluso quando il diritto dell’Unione sugli appalti non era ancora applicabile, ma non è nemmeno necessario dimostrare un intento specifico di restringere la concorrenza.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà verificare se, tra il 1° maggio 2004 e il 1° marzo 2016, la DGF o il suo predecessore avessero la possibilità concreta di bandire una procedura per un nuovo sistema informativo o di porre rimedio alla dipendenza da IBM Česká republika. Dovrà inoltre valutare se la pretesa necessità di ricorrere alla procedura negoziata derivi da una situazione di esclusività che la stessa amministrazione ha contribuito a creare o a mantenere.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 31, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che la tutela di diritti esclusivi non può giustificare la procedura negoziata senza bando se la ragione di tale tutela è imputabile all’amministrazione aggiudicatrice. Tale imputabilità va accertata tenendo conto sia delle circostanze relative al contratto originario, sia di quelle che caratterizzano l’intero periodo fino alla decisione di ricorrere all’appalto successivo.
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