L.R. Basilicata 10/2010
Modifiche all’art. 11 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 10/2010 modifica la disciplina sulla stabilizzazione di lavoratori ASU e di ex LSU con contratti Co.Co.Co. già prevista da norme precedenti. Tuttavia l’articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2011, con estensione dell’illegittimità alle norme sostituite, quindi non è più utilizzabile.
Stabilizzazione dei lavoratori ASU e ex LSU in Basilicata
Stabilizzazione dei lavoratori ASU ed ex LSU in Basilicata
La legge regionale Basilicata n. 10 del 29 gennaio 2010 interviene sulla disciplina della stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori impiegati presso enti pubblici locali e amministrazioni pubbliche. Il contenuto risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata, ma la norma è stata successivamente colpita da dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Ambito soggettivo della misura
La disciplina mira a promuovere la stabilizzazione di:
- lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’art. 2 della L.R. Basilicata 19 gennaio 2005, n. 2;
- lavoratori ex LSU provenienti dalla platea regionale LSU, che abbiano avuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni.
Per entrambe le categorie, il testo richiede una situazione di effettivo inserimento nella sfera di utilizzazione pubblica indicata dalla normativa richiamata.
Presupposti per la stabilizzazione
Per i lavoratori ASU, la stabilizzazione è prevista per coloro che siano nella disponibilità di Comuni ed enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni.
Per gli ex LSU, la misura riguarda i soggetti che:
- provengono dalla platea regionale LSU;
- abbiano avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni;
- abbiano svolto tali rapporti nel periodo dal 2001 al 2008 oppure abbiano rapporti ancora in essere.
Finalità della Regione
La Regione Basilicata dichiara di promuovere la stabilizzazione di questi lavoratori in armonia con i commi 550 e 551 dell’art. 2 della legge statale 24 dicembre 2007, n. 244. La norma si colloca quindi nel quadro degli interventi regionali a sostegno della regolarizzazione del personale precario utilizzato da enti pubblici.
Disciplina effettivamente applicabile e valore attuale
La legge regionale n. 10/2010 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 67. La dichiarazione ha riguardato l’articolo introdotto dalla legge e, per estensione, anche:
- il comma 2 dell’art. 33 della L.R. Basilicata 7 agosto 2009, n. 27, sostituito dalla norma poi dichiarata illegittima;
- il comma 1 dell’art. 14 della L.R. Basilicata 24 dicembre 2008, n. 31, a sua volta sostituito dalla disposizione precedente.
Ne consegue che la disciplina non è oggi utilizzabile come base normativa operativa.
Pubblicazione
La legge dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è formulata come atto da osservarsi come legge regionale.
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