L.R. Basilicata 4/2010
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.28 del 28 giugno 1994 Individuazione, classificazione, istituzione , tutela e gestione delle aree protette in Basilicata [1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduceva una disciplina provvisoria per gli enti parco regionali lucani ricompresi in Piani Paesistici di Area Vasta, consentendo l’adozione di regolamenti provvisori fino al Piano del Parco, anche in deroga ad alcune previsioni. Tuttavia la legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2011, con effetti anche sul nuovo comma inserito.
Modifiche urgenti alla disciplina dei parchi regionali in Basilicata
Modifiche alla disciplina dei parchi regionali in Basilicata
La legge regionale interviene sulla L.R. Basilicata n. 28 del 1994 in materia di individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette. Il suo contenuto riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e mirava a introdurre una disciplina transitoria per alcuni enti parco regionali.
Disciplina provvisoria dei regolamenti del parco
Viene inserito nell’articolo 19 della legge del 1994 un nuovo comma che consente agli enti Parco regionali i cui territori siano compresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di adottare, fino all’approvazione del Piano del Parco, provvedimenti specifici per l’esercizio delle attività consentite.
La possibilità è subordinata a precisi limiti:
- deve essere rispettata la finalità istitutiva dei parchi;
- devono essere osservate le previsioni e i vincoli stabiliti dalla legislazione vigente;
- le deroghe al precedente comma 3 sono ammesse solo mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco;
- il Regolamento Provvisorio deve essere approvato dal Consiglio regionale;
- è necessario il parere della Terza Commissione consiliare permanente, con valutazione della congruità delle deroghe rispetto alla legislazione vigente;
- è richiesto anche il parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente per gli aspetti ambientali.
Entrata in vigore
La legge era qualificata urgente e prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Stato di efficacia e obsolescenza
La legge deve considerarsi sostanzialmente priva di utilità applicativa, perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2011, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. La declaratoria ha riguardato anche il comma 9 dell’art. 19 della L.R. n. 28 del 1994, introdotto da questa legge, con conseguente venir meno della disciplina aggiuntiva prevista dal provvedimento.
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