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Legge

L.R. Basilicata 5/2010

Nuove norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'art. 83/bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133

Normativa regionaleL.R. Basilicata 5/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata autorizzazione, localizzazione, requisiti tecnici, modifiche, collaudi, orari, sospensioni, sanzioni e decadenza degli impianti di distribuzione carburanti, includendo impianti privati, per natanti e contenitori mobili. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è prevista una disciplina transitoria per le domande già pendenti.

Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti in Basilicata

Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti in Basilicata

La legge regionale detta le regole per l’installazione, l’esercizio e l’adeguamento degli impianti di distribuzione carburanti nel territorio della Basilicata. Recependo le norme di liberalizzazione richiamate dal decreto-legge n. 112/2008, disciplina anche impianti ad uso privato, impianti per natanti, orari, sospensioni, sanzioni e decadenza delle autorizzazioni.

Definizioni e ambito applicativo

Ai fini della disciplina sono definiti i principali concetti tecnici e soggettivi della rete carburanti, tra cui carburanti, rete, impianto stradale, sistemi self-service pre e post-pagamento, impianti ad uso privato e contenitori-distributori mobili ad uso privato. La nozione di rete esclude gli impianti situati su autostrade e raccordi autostradali. Gli impianti ad uso privato comprendono anche ipotesi particolari di rifornimento per imprese consorziate o controllate, nel rispetto delle condizioni indicate.

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

I Comuni devono verificare gli impianti esistenti per perseguire l’ammodernamento del sistema distributivo. La verifica accerta eventuali incompatibilità assolute o relative, restando salve le verifiche già svolte in base alla normativa statale e alla precedente legge regionale del 2003. I titolari che intendano effettuare modifiche sugli impianti possono procedere solo dopo la verifica comunale oppure, in mancanza, dopo aver presentato una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Incompatibilità assoluta e relativa

Sono incompatibili in modo assoluto gli impianti ubicati nei centri abitati in zone pedonali o a traffico limitato permanente e quelli, fuori dai centri abitati, collocati all’interno di curve con raggio pari o inferiore a 100 metri, salvo il caso delle aree montane. Tali impianti non sono adeguabili e il Comune revoca l’autorizzazione.

L’incompatibilità relativa riguarda: impianti privi di sede propria con rifornimento sulla carreggiata; impianti in corrispondenza di biforcazioni e sulla cuspide con accessi su più strade pubbliche fuori dai centri abitati; impianti a distanza non regolamentare da incroci o accessi rilevanti non adeguabili per ostacoli esistenti o naturali. Gli impianti delle prime due categorie possono restare nel sito se adeguabili secondo termini e modalità comunali; quelli della terza categoria possono permanere solo se collocati su strade a senso unico o su strade a due o più corsie per senso di marcia, oppure con spartitraffico centrale. In mancanza di tali condizioni il Comune revoca l’autorizzazione.

Requisiti dei nuovi impianti

I nuovi impianti devono erogare benzina e gasolio, oltre ad almeno uno tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele. Devono inoltre essere dotati di specifiche caratteristiche tecniche e funzionali, tra cui self-service pre-pagamento, colonnine multi-dispenser, capacità di compressione adeguata per il metano, impianto fotovoltaico o cogenerazione ad alto rendimento, capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi, pensiline, servizi igienici accessibili, aree di sosta e locale di ricovero per il gestore.

Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti deve avvenire fuori dalla sede stradale. Se la superficie complessiva supera 3.500 metri quadrati, devono essere realizzati anche impianti igienico-sanitari per autocaravan. La superficie deve essere dimensionata in modo da rispettare le esigenze di tutela ambientale, sicurezza stradale, sanitaria, del lavoro, antincendio e urbanistiche; nel calcolo si considerano anche gli spazi di sosta. Per installazione ed esercizio si applicano solo le distanze previste dalla normativa a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e dell’antincendio.

Impianti senza gestore e aree montane o piccoli Comuni

Nei Comuni con meno di 2.000 abitanti privi del servizio carburanti possono essere installati impianti esclusivamente self-service pre-pagamento, senza gestore, purché sia garantita un’adeguata sorveglianza secondo modalità comunali. Gli impianti già funzionanti con gestore in tali aree possono continuare solo come self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune. Nelle stesse aree possono essere localizzati anche impianti senza gestore collegati a esercizi commerciali polifunzionali. Tali impianti possono essere installati in deroga ai requisiti sulle incompatibilità.

Autorizzazione, collaudo e avvio dell’attività

L’installazione e l’esercizio dei nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione comunale. L’autorizzazione indica il termine entro il quale l’impianto deve entrare in esercizio o devono essere utilizzate le parti modificate.

Prima della messa in esercizio dei nuovi impianti e delle parti modificate soggette ad autorizzazione è necessario il collaudo comunale. La commissione di collaudo comprende rappresentanti del Comune, dei vigili del fuoco, dell’Agenzia delle dogane, dell’ARPAB e dell’ASL competente. Il collaudo deve svolgersi entro 60 giorni dalla richiesta; può essere autorizzato l’esercizio provvisorio, su documentazione di conformità, con obbligo di collaudo entro 60 giorni dall’autorizzazione provvisoria. I costi sono a carico del richiedente. Il collaudo è comunque previsto ogni 15 anni dall’ultima verifica. Non è richiesto per le modifiche soggette a sola dichiarazione di inizio attività, per le quali basta perizia giurata.

Attività e servizi integrativi

Sia i nuovi sia gli impianti esistenti possono dotarsi di self-service post-pagamento. Possono inoltre ospitare attività commerciali e di servizio, tra cui vendita al dettaglio entro i limiti degli esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e periodici, vendita di tabacchi, lotterie e attività similari, nonché servizi complementari all’automobile e all’automobilista come officina, gommista, lavaggio, servizi informativi, aree camper, internet e bancomat.

Le attività integrative non possono essere cedute separatamente dall’impianto e cessano con la chiusura dell’impianto stesso. Le attività commerciali previste sono autorizzate in deroga ai piani di settore.

Modifiche degli impianti

Sono considerate modifiche, tra le altre, la variazione dei carburanti erogati, la sostituzione di colonnine e serbatoi con variazione di numero o capacità, la sostituzione di distributori con altri a diversa erogazione, il cambio di destinazione di serbatoi o colonnine, la variazione dello stoccaggio di lubrificanti e altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, l’installazione di dispositivi self-service e la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

Le modifiche sono di regola soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune e all’ufficio doganale competente e possono essere eseguite dalla data di ricezione della dichiarazione. Richiedono invece autorizzazione le modifiche consistenti nell’aggiunta di altri carburanti a impianti esistenti e nella ristrutturazione totale dell’impianto nella stessa area.

Impianti ad uso privato, contenitori mobili e impianti per natanti

L’autorizzazione per gli impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune per il rifornimento esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante a soggetti diversi dal titolare, dalle imprese consorziate o associate e dalle società controllate, sia a titolo oneroso sia gratuito.

I contenitori-distributori mobili ad uso privato si attivano con dichiarazione di inizio attività al Comune; il titolare deve attestare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi. Per gli impianti mobili all’interno di attività agricole e agromeccaniche è richiesta una comunicazione almeno 10 giorni prima dell’attivazione, con attestazione del rispetto delle norme di sicurezza secondo la disciplina speciale richiamata.

Gli impianti per il rifornimento di natanti sono autorizzati dal Comune competente e seguono, per quanto compatibile, la disciplina degli impianti stradali; sono destinati al solo rifornimento dei natanti e possono derogare ai requisiti tipologici previsti per gli impianti stradali.

Prelievo di carburanti in recipienti

Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, quando richiesto da operatori economici o altri utenti che devono rifornire mezzi sul luogo di lavoro per quantitativi superiori a 100 litri e inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al Comune. I recipienti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche vigenti. Il rifornimento è effettuato dal titolare o dal gestore ai soggetti muniti della comunicazione.

Sospensione volontaria, subingresso e cessazione

L’attività può essere sospesa volontariamente fino a un massimo di un anno previa comunicazione al Comune; su richiesta motivata il Comune può autorizzare una proroga di ulteriori 180 giorni. Per le imprese individuali, il limite non si applica nei casi di malattia, gravidanza e puerperio o assistenza a figli minori con handicap grave, purché i relativi eventi siano certificati e comunicati entro 10 giorni. In caso di gravidanza e puerperio la sospensione può arrivare a un massimo complessivo di 15 mesi.

Il subingresso nella titolarità dell’impianto deve essere comunicato dal subentrante all’Agenzia delle dogane e al Comune. La cessazione di una delle attività disciplinate va comunicata al Comune entro 60 giorni; per la cessazione dell’attività di distribuzione carburanti il termine è ridotto a 15 giorni.

Orari, turni di riposo, deroghe e ferie

Gli impianti con gestore osservano un orario tra le 6:00 e le 21:00, con apertura minima di 52 ore settimanali. Deve essere garantita l’apertura giornaliera dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Durante l’orario di apertura l’impianto è presidiato da personale e non possono essere attivati i self-service pre-pagamento; resta comunque garantita l’assistenza ai soggetti disabili. Le attività commerciali accessorie seguono l’orario dell’impianto.

Nei giorni domenicali, festivi e di riposo infrasettimanale il Comune deve garantire l’apertura di almeno il 20% degli impianti del territorio; la quota può salire, nei Comuni con soli due o tre impianti, rispettivamente al 50% e al 33%. La copertura può essere assicurata anche tramite self-service pre-pagamento presso impianti normalmente serviti da gestore. Il turno domenicale consente la chiusura nel primo giorno feriale successivo; il turno infrasettimanale si svolge di regola il sabato pomeriggio o in altro pomeriggio scelto dal gestore, con possibile diniego comunale motivato entro 30 giorni se non risultano rispettate le percentuali minime.

Sono esonerati da orari e turni di riposo gli impianti di cui alla disciplina dei piccoli Comuni, gli impianti self-service pre-pagamento che operano senza gestore al di fuori dell’orario di servizio e l’erogazione di metano o GPL, nei limiti e con gli accorgimenti richiesti. Il Comune può concedere deroghe ulteriori per manifestazioni con forte afflusso, per impianti su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua, per l’unico impianto presente nel territorio, per esigenze tecniche, di servizio pubblico o di pubblica utilità, previa concertazione con le associazioni di categoria. Il gestore può chiedere anche l’esenzione dal turno domenicale e festivo in aree industriali o commerciali prive di traffico significativo. Orari e turni devono essere pubblicizzati con apposito cartello.

La sospensione per ferie è comunicata al Comune secondo le modalità fissate dallo stesso; il Comune deve comunque garantire un numero di impianti aperti almeno nella misura prevista per i turni festivi e può negare la sospensione con motivazione entro 30 giorni. Il servizio notturno si svolge dalle 21:00 all’inizio dell’orario giornaliero e richiede apposita comunicazione.

Pubblicità dei prezzi

Negli impianti è obbligatorio esporre, in modo leggibile dalla carreggiata, il cartello recante esclusivamente i prezzi praticati.

Regime sanzionatorio

Sono previste sanzioni amministrative da 2.500 a 15.000 euro per l’installazione o l’esercizio senza autorizzazione, senza collaudo o senza i requisiti previsti, per gli impianti ad uso privato e per natanti in violazione delle relative prescrizioni, nonché per l’attivazione irregolare dei contenitori-distributori mobili. In tali casi l’attività è sospesa fino alla regolarizzazione o al rilascio del titolo; se la regolarizzazione non è possibile, il Comune ordina lo smantellamento e il ripristino dell’area.

Sono previste sanzioni da 500 a 3.000 euro per modifiche eseguite senza titolo o senza dichiarazione, per il mancato rispetto del termine di utilizzo delle parti modificate, per violazioni di orari e turni e per il mancato rispetto delle regole sulla pubblicità dei prezzi. In caso di modifiche abusive, la messa in funzione delle parti interessate è sospesa fino al rilascio del titolo o alla presentazione della dichiarazione. Per violazioni gravi o reiterate delle regole su orari e turni il Comune può sospendere l’attività fino a 20 giorni. La violazione delle regole sulla sospensione volontaria è anch’essa sanzionata con 500 a 3.000 euro.

Decadenza dell’autorizzazione

Il Comune dichiara la decadenza dell’autorizzazione se vengono meno i requisiti soggettivi richiesti, se non è rispettato il termine di messa in esercizio, salvo proroga motivata, se l’attività resta sospesa oltre un anno senza autorizzazione o, nei casi di sospensione autorizzata, oltre 18 mesi complessivi salvo proroga richiesta prima della scadenza. La decadenza comporta lo smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

Le domande di autorizzazione o di modifica già in istruttoria all’entrata in vigore della legge sono definite secondo la nuova disciplina, salvo le modifiche di cui alla disposizione esclusa espressamente dal regime transitorio. È abrogata la legge regionale 13 marzo 2003, n. 20. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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