Cassazione Penale, Ordinanza n. 30233/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati separatamente giudicati. Sosteneva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il giudice avesse trascurato i criteri giurisprudenziali per individuare l'unicità del disegno criminoso. Secondo il ricorrente, la continuazione sarebbe stata ravvisabile almeno per gruppi di condanne, in ragione della parziale omogeneità dei reati, della vicinanza temporale e della causale riconducibile al suo stato di tossicodipendenza. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione evidenziando la eterogeneità dei reati (furti, rapine, maltrattamenti, lesioni, estorsione) e la loro commissione in un arco temporale molto ampio, dal 2017 al 2023. Inoltre osserva che l'istanza non aveva specificamente dedotto, neppure in via subordinata, singoli gruppi di reati temporalmente vicini con gli indici sintomatici della continuazione parziale, né aveva allegato elementi concreti idonei a dimostrare una programmazione unitaria. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte afferma che essa può rilevare solo se specificamente collegata ai reati e se sussistono gli ulteriori presupposti della continuazione; nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva motivatamente escluso una documentabile relazione tra quella condizione e i fatti-reato, ritenendo quindi non necessario un ulteriore approfondimento istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi in tema di continuazione, dando motivazione logica e non contraddittoria sull'assenza di unicità del disegno criminoso. Ha inoltre affermato che l'istanza difensiva era generica e manifestamente infondata nella parte in cui invocava la continuazione per gruppi di reati senza indicarne specificamente i confini e gli indici rivelatori, e che, per tale ragione, il giudice non era tenuto a motivare oltre né ad attivare i poteri istruttori officiosi ex art. 666, comma 5, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Nel procedimento di esecuzione il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso; la mera allegazione di omogeneità, vicinanza temporale o tossicodipendenza non basta senza specifiche deduzioni e riscontri.
art. 81, secondo comma, c.p.
medesimo disegno criminoso
La disciplina della continuazione presuppone una iniziale programmazione di più reati, almeno nelle linee essenziali, e non può essere desunta automaticamente da indici come omogeneità dei fatti o contiguità spazio-temporale.
art. 666, comma 5, c.p.p.
I poteri istruttori officiosi non devono essere attivati quando la richiesta difensiva sia genericamente formulata o manifestamente infondata.
art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi, per il divieto di divulgazione previsto dalla legge.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Conferma l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento destinato a diffusione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede un accertamento rigoroso dell'esistenza di un unico disegno criminoso formato già al momento del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
- L'omogeneità dei reati, la comunanza del bene giuridico e la contiguità temporale o spaziale sono indici utili ma non sufficienti, da soli, a dimostrare la continuazione.
- Se la domanda di continuazione viene proposta anche per gruppi di reati, l'interessato deve individuarli specificamente e allegare gli elementi sintomatici della programmazione unitaria riferiti a ciascun gruppo; in difetto, il giudice non è tenuto a una motivazione approfondita su una richiesta generica.
- Lo stato di tossicodipendenza può essere valorizzato come possibile elemento di collegamento solo se emerge una documentabile relazione tra tale condizione e i reati per cui si chiede la continuazione.
- Una richiesta difensiva generica o manifestamente infondata non obbliga il giudice dell'esecuzione ad attivare poteri istruttori officiosi né a sviluppare un'ulteriore motivazione sul punto.
- In cassazione, la censura di violazione di legge o illogicità della motivazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
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