Sentenza n. 154/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 23 luglio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero, presente in Italia dall’infanzia e titolare di precedenti permessi per motivi familiari, per minore età e per lavoro subordinato-attesa occupazione, aveva chiesto l’11 dicembre 2024 il rinnovo del permesso per lavoro subordinato. Dopo il preavviso di rigetto del 26 marzo 2026, al quale aveva replicato il 2 aprile 2026, il Questore ha respinto l’istanza richiamando precedenti penali e altri procedimenti, oltre all’insufficienza reddituale. Con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dell’art. 10 l. 121/1981 e degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, il ricorrente ha contestato il travisamento dei fatti, l’erronea valutazione dei presupposti e il difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che la Questura non avesse valutato l’attualità e concretezza della pericolosità sociale, i rinnovi precedentemente concessi pur in presenza dei fatti penalmente rilevanti e il successivo miglioramento della situazione, con particolare riguardo all’inserimento familiare e lavorativo e al nuovo reddito. Il Ministero ha opposto che la pericolosità era stata valutata in concreto e che i legami familiari e l’inserimento lavorativo non prevalevano sulle esigenze di sicurezza pubblica.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego, lasciando impregiudicata l’ulteriore attività amministrativa. I tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi e incentrati sul difetto di istruttoria e di motivazione, sono stati ritenuti fondati. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità della Questura nella valutazione della pericolosità sociale e la consistenza dei precedenti, il giudice ha rilevato che tale discrezionalità deve essere sorretta da istruttoria e motivazione adeguate. Il ricorrente aveva ottenuto rinnovi fino al 2024 quando i fatti richiamati erano già stati commessi; il provvedimento non spiegava quale mutamento del quadro giustificasse il successivo diniego e poggiava sostanzialmente sulla condanna richiamata, in contraddizione con i precedenti rinnovi. Inoltre, non aveva adeguatamente valorizzato le circostanze favorevoli sopravvenute, tra cui l’impegno lavorativo e il relativo reddito, il sostegno familiare, l’abitazione e il percorso di reinserimento, né aveva svolto un effettivo confronto tra tali elementi e le esigenze di sicurezza pubblica. Il giudice ha precisato che gli esiti dei giudizi penali e la valutazione amministrativa della pericolosità operano su piani distinti; la specifica vicenda processuale penale richiamata non era decisiva. Spese compensate per la peculiarità della materia e le argomentazioni delle parti.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Ritiene il collegio che, in ossequio al disposto di cui all’art.5, c. 5, D. Lgs. n. 286/1998 (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”), non sia stata data idonea valorizzazione delle nuove circostanze positive che hanno visto il ricorrente impegnarsi lavorativamente e che, a tal proposito, non è stato considerato il nuovo impiego come fonte di reddito.
Nel decidere sul rinnovo, l’amministrazione deve considerare le circostanze favorevoli rilevanti, incluso il nuovo impiego e il reddito che ne deriva, e motivare il bilanciamento con le esigenze di sicurezza e la valutazione di pericolosità sociale.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura di Trento, a fronte di tale domanda, gli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, con preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, notificato il 26 marzo 2026, cui il ricorrente ha riscontrato con memoria del 2 aprile 2026, sostenendo il radicale mutamento della propria situazione pregressa.
La disposizione è menzionata per descrivere il preavviso di rigetto e la replica dell’interessato; la sentenza non ne ricava uno specifico principio interpretativo.
art. 3 l. 241/1990
Questo Giudice, per le ragioni su esposte, ritiene che il provvedimento risulti sprovvisto di sufficiente ed adeguata motivazione, posto che “(…) la gravità dei precedenti penali riportati dallo straniero e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, di conseguenza, non possono esentare l’amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e l’interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale; tale giudizio di bilanciamento va operato sulla base di una serie di indici, quali l’esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa, e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento; solo all’esito di tale raffronto, adeguatamente motivato, si può pervenire ad una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale dello straniero, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all’autorità amministrativa”
Il diniego deve esporre un confronto effettivo e non apparente tra sicurezza pubblica e interessi dello straniero all’integrazione, valutando gli indici di radicamento pertinenti; solo dopo tale ponderazione può essere formulato un giudizio sindacabile di pericolosità sociale.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno non esonera dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di motivare in modo non apparente il diniego.
- Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve confrontare effettivamente le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con gli elementi favorevoli rappresentati dall’interessato, tra cui legami familiari, stabilità lavorativa, reddito, dimora e radicamento sociale.
- Quando precedenti permessi sono stati rinnovati pur in presenza dei fatti poi posti a fondamento del diniego, l’amministrazione deve chiarire quale mutamento del quadro giustifichi la diversa decisione; il richiamo ai precedenti, senza spiegare tale mutamento e senza ponderare le circostanze positive, può rendere il provvedimento contraddittorio e carente di motivazione.
- La valutazione amministrativa della pericolosità sociale è distinta dagli esiti del giudizio penale, ma deve comunque fondarsi su un apprezzamento motivato e attuale degli elementi rilevanti, inclusi quelli favorevoli sopravvenuti.
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