Cassazione Civile, Ordinanza n. 04258/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale di una porzione di area non asfaltata, inutilizzata al momento del sopralluogo, di mq. 6350 ubicata nel complesso logistico denominato "Interporto Vespucci" nel Comune di Collesalvetti. La società aveva presentato dichiarazione DOCFA chiedendo l’attribuzione della categoria E/1, sostenendo che l’area, in quanto inserita nel compendio interportuale e funzionale al ciclo di carico, scarico e deposito merci, fosse priva di autonoma funzionalità e redditività rispetto al complesso. L’Agenzia delle Entrate aveva invece rettificato la proposta con avviso di accertamento, attribuendo la categoria D/8 e una rendita pari a euro 2.200,00, valorizzando la suscettibilità dell’area a un autonomo sfruttamento economico, il collegamento alla zona OMI D1 e la valutazione a valori di mercato di aree a destinazione produttiva. La CTP e poi la CGT di secondo grado avevano confermato il classamento in D/8. In Cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a un unico motivo, ma prima della decisione aveva depositato rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dall’Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e della sua rituale accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese processuali sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che tale previsione, di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, non si applica ai casi di estinzione del giudizio, ma solo alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta in camera di consiglio e all’istanza di decisione formulata dalla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non opera l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, poiché la relativa disciplina è di stretta interpretazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di estinzione del giudizio conseguente a rinuncia accettata.
- Le disposizioni sanzionatorie collegate all’esito sfavorevole dell’impugnazione non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
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