Cassazione Civile, Ordinanza n. 06377/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per asserita responsabilità dei magistrati che avevano trattato un procedimento penale originato da querela. Dopo il rigetto della domanda in appello e il successivo rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. 1022/2024, la parte privata ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro tale ordinanza. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente difensore non gli aveva comunicato né l'avviso di fissazione dell'udienza camerale né l'ordinanza di Cassazione, e che egli ne aveva avuto conoscenza solo successivamente tramite accesso al portale ministeriale e tramite un nuovo difensore. Nel merito della revocazione ha dedotto che l'ordinanza impugnata si fondava sulla supposizione di un fatto inesistente, perché in realtà il precedente difensore, nel processo penale, avrebbe sollecitato la modifica del capo di imputazione. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per tardività, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento revocando.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché tardivo. Ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione al cliente, da parte del precedente difensore, dell'avviso di udienza e dell'ordinanza, poiché tali comunicazioni risultavano comunque eseguite dalla cancelleria al difensore e la rinuncia al mandato o la revoca producono effetti immediati solo nel rapporto interno tra assistito e difensore, non nel processo. Poiché l'ordinanza impugnata era stata pubblicata il 10.1.2024 e il ricorso notificato il 9.3.2025, il termine perentorio di cui all'art. 391-bis c.p.c. era ampiamente decorso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la Corte ha anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è soggetta a un termine perentorio; se il ricorso è proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, è inammissibile per tardività.
art. 516 c.p.p.
È richiamato solo per indicare che la modifica dell'imputazione rientra nei poteri del pubblico ministero di udienza, su eventuale sollecitazione della parte, ma la Corte non fonda su questa norma la decisione di inammissibilità.
art. 521 c.p.p.
È menzionato nel ricostruire la tesi del ricorrente circa il dovere del giudice di rilevare eventuali necessità di modifica del capo di imputazione; il riferimento è incidentale e non decisivo per l'esito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto, cui si aggancia l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un provvedimento della Cassazione deve essere proposta entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, salvo il diverso termine di sessanta giorni dalla notificazione quando applicabile.
- La mancata comunicazione al cliente, da parte del difensore, dell'esito del giudizio o dell'ordinanza della Cassazione non incide sul decorso del termine di impugnazione quando la comunicazione del provvedimento risulti eseguita dalla cancelleria al difensore costituito.
- La rinuncia al mandato o la revoca del difensore producono effetti immediati nei rapporti interni tra assistito e professionista, ma non incidono sul processo né sospendono o prorogano i termini di impugnazione.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione revocatoria conta il rispetto del termine legale, non la conoscenza soggettiva del provvedimento da parte della parte assistita se il deposito/comunicazione processuale è avvenuto regolarmente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o tardivo, la Corte può compensare le spese in presenza di peculiarità della vicenda e può dare atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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