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Sentenza

Sentenza n. 15495/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento a. della nota prot. 46113 del 18/11/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 23183 del 12/09/2022 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della difesa della ricorrente e rilevando che il Ministero non vi si era opposto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della procedura sottesa al gravame.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna presso l’Università Cardenal Herrera il 10 gennaio 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota ministeriale del 18 novembre 2024 che aveva respinto l’istanza, presentata il 12 settembre 2022, di riconoscimento del titolo spagnolo di formazione sul sostegno. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In corso di causa, dopo l’accoglimento della domanda cautelare del 7 maggio 2025, la ricorrente ha dichiarato di aver partecipato al percorso INDIRE e di aver così conseguito il titolo professionale cui aspirava, rinunciando quindi alla trattazione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente e procedere dunque alla declaratoria di improcedibilità, non avendo peraltro l’Amministrazione opposto nulla al riguardo.

    La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché ha conseguito il bene della vita perseguito e l’amministrazione non si oppone, il giudice prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara il ricorso improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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