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Legge

L.R. Umbria 7/2013

Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio puluriennale 2013-2015.

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce per il triennio 2013-2015 il quadro finanziario regionale, autorizza il ricorso al mercato per il 2013 fino a 311.441.058,50 euro, disciplina alcuni stanziamenti di spesa e aggiorna rinvii contabili e capitoli di bilancio. È un atto di bilancio a efficacia limitata al triennio indicato, quindi oggi sostanzialmente superato.

Legge finanziaria regionale Umbria 2013

Legge finanziaria regionale Umbria 2013

La legge definisce il quadro di riferimento finanziario della Regione Umbria per il triennio 2013-2015 e adegua le grandezze di bilancio alla programmazione economico-finanziaria regionale. Contiene autorizzazioni di spesa, limiti al ricorso al mercato e alcune modifiche puntuali a leggi regionali vigenti, con effetti circoscritti agli stanziamenti e agli esercizi considerati.

Quadro finanziario e ricorso al mercato

Per il periodo 2013-2015 la Regione espone il quadro finanziario di riferimento e regola annualmente le grandezze previste dalla legislazione regionale vigente, in coerenza con il Documento annuale di programmazione.

Per il solo anno 2013 è fissato il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione di mutui e prestiti degli anni precedenti, fino a 311.441.058,50 euro.

Stanziamenti di spesa e interventi finanziati

La legge destina risorse a specifiche finalità di spesa già previste dall’ordinamento regionale o da leggi statali richiamate.

In particolare:

  • per gli oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani, la Regione destina 432.790,88 euro; il rapporto con INAIL e INPS è regolato da apposita convenzione che disciplina rendicontazione degli oneri e modalità di erogazione, previo versamento del saldo da parte dello Stato;
  • per il finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali degli enti dipendenti regionali, valgono gli stanziamenti della Tabella C; a tali enti si applica anche la disciplina di cui all’articolo 10 sulla conservazione dei residui vincolati;
  • per il fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998, è destinata per il 2013 la somma di 1.000.000,00 euro al concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dalla legge statale;
  • per il finanziamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, è previsto lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Regole di bilancio, fondi speciali e spese pluriennali

La legge conferma e quantifica gli importi iscritti nei fondi e nelle autorizzazioni di bilancio per il triennio 2013-2015.

In particolare:

  • gli importi dei fondi speciali per il finanziamento di futuri provvedimenti legislativi restano determinati per ciascun anno 2013, 2014 e 2015 secondo le Tabelle A e B, rispettivamente per spese correnti e in conto capitale;
  • le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015, relative a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C;
  • per le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale, gli importi da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono determinati nella Tabella D;
  • nel 2013 l’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri è ammessa entro i limiti massimi di impegnabilità indicati nella stessa Tabella D, comprensivi degli impegni già assunti in precedenti esercizi.

Residui con vincolo di destinazione

È disposta la conservazione in bilancio, fino a totale estinzione, dei residui correlati a spese con specifico vincolo di destinazione imposto dai soggetti erogatori dei trasferimenti, in attuazione della disciplina contabile regionale richiamata.

Modifiche a leggi regionali previgenti

La legge interviene in via puntuale su due testi normativi regionali:

  • nella legge regionale n. 1/2011 sui gruppi d’acquisto solidale e popolare e sulla promozione dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, sostituisce i riferimenti di capitolo/UPB relativi alla copertura finanziaria, spostandoli alla voce “Interventi in favore del Commercio” con i capitoli 3558 e 3559;
  • nella legge regionale n. 4/2013 sul testo unico in materia di artigianato, corregge il richiamo di capitolo al comma 2 dell’articolo 53, sostituendo cap. 5517 n.i. con cap. 5527 n.i..

Copertura finanziaria ed efficacia temporale

Gli oneri finanziari derivanti dalle autorizzazioni di spesa per il 2013 trovano copertura nel bilancio di previsione annuale 2013 e, per gli anni 2014 e 2015, nel bilancio pluriennale 2013-2015.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Trattandosi di legge finanziaria riferita al triennio 2013-2015, ha oggi portata sostanzialmente esaurita e non presenta una utilità applicativa attuale, salvo per i profili storici o ricostruttivi di bilancio.

Testo integrale

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