L.R. Umbria 11/2013
Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Umbria il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, dichiarando l’intero territorio regionale ambito territoriale ottimale e istituendo l’AURI, cui sono trasferite le funzioni degli ATI soppressi. Prevede organi, poteri, pianificazione d’ambito, consultazioni e fasi transitorie ormai concluse (con scadenze 2015/2016), quindi oggi è in larga parte storicamente superata.
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e dei rifiuti; istituzione AURI e soppressione degli ATI
Organizzazione territoriale dei servizi idrico e rifiuti in Umbria
La legge riorganizza a livello regionale l’esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in Umbria, sostituendo gli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) con l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI). La disciplina si inserisce nel quadro del d.lgs. 152/2006 e della normativa statale sui servizi pubblici locali.
Finalità e principi
Il provvedimento mira a migliorare qualità, economicità, efficienza ed efficacia dei servizi, nel rispetto di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Per il servizio idrico la Regione richiama principi di tutela ambientale e sanitaria, riconoscimento dell’acqua come bene comune, proprietà pubblica delle acque e garanzia dell’accesso universale al minimo vitale. Per i rifiuti vengono richiamati precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità, oltre alla priorità normativa di gestione.
Ambito territoriale e istituzione dell’AURI
L’intero territorio della Regione Umbria costituisce ambito territoriale ottimale per entrambi i servizi. L’AURI è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, come forma speciale di cooperazione tra comuni e soggetto tecnico di regolazione dei due servizi. Ha personalità giuridica pubblica, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile, e deve operare con criteri di efficienza, trasparenza e pareggio di bilancio.
Funzioni dell’AURI
All’AURI sono attribuite le funzioni già spettanti alle Autorità d’ambito esercitate dagli ATI soppressi. L’Autorità esercita le proprie competenze sull’intero ambito regionale e dispone di potestà regolamentare, secondo lo statuto e l’art. 7 del TUEL.
Tra le principali funzioni vi sono:
- predisposizione/adozione dei piani d’ambito;
- definizione delle procedure di affidamento e della durata delle gestioni;
- proposta e determinazione tariffaria;
- verifica dei piani finanziari dei rifiuti e loro validazione;
- ricognizione delle infrastrutture;
- adozione di regolamento dei servizi e carta dei servizi;
- controlli su convenzioni, contratti e attività dei gestori;
- affidamento dei servizi;
- definizione dei flussi massimi di rifiuti conferibili agli impianti.
In caso di inadempienze dei gestori o mancata attuazione degli interventi previsti, il Consiglio direttivo può intervenire, diffidare il gestore e, se necessario, sostituirsi ad esso anche facendo eseguire opere a terzi nel rispetto della normativa sugli appalti.
Organi dell’AURI
Gli organi dell’AURI sono Presidente, Consiglio direttivo, Assemblea, Revisore unico dei conti e Direttore.
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’AURI;
- convoca e presiede Consiglio direttivo e Assemblea;
- sottoscrive la convenzione del servizio idrico e il contratto di servizio rifiuti;
- presenta annualmente una relazione all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo:
- predispone bilancio, programma annuale delle attività e degli interventi e piani d’ambito;
- definisce le procedure di affidamento;
- propone tariffe e verifica i piani finanziari dei rifiuti;
- ricognisce le infrastrutture;
- approva l’attività di controllo sui gestori;
- conferisce l’incarico al Direttore;
- individua Revisore unico e supplente;
- stabilisce i flussi massimi di rifiuti conferibili agli impianti.
L’Assemblea:
- adotta lo statuto e il regolamento di organizzazione, poi approvati dalla Giunta regionale;
- elegge Presidente e Consiglio direttivo;
- nomina Revisore unico e supplente;
- approva bilanci, piani d’ambito, tariffe, carta dei servizi e regolamento dei servizi;
- valida i piani finanziari dei rifiuti;
- formula proposte sulla gestione;
- approva l’entità dell’indennità per i comuni sedi di impianti di trattamento/smaltimento e la quota per i comuni confinanti interessati dal disagio.
Sono previste regole speciali su quorum costitutivi e deliberativi e sulla consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e degli utenti.
Revisore unico dei conti
Il Revisore unico controlla la gestione economico-finanziaria dell’AURI. È individuato tramite estrazione a sorte da elenco ministeriale, nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni; è previsto anche un supplente. Deve redigere relazioni su bilanci e conto consuntivo e segnalare subito eventuali gravi irregolarità.
Direttore e struttura organizzativa
L’AURI ha un Direttore con qualifica dirigenziale, assunto con procedura comparativa e contratto di diritto privato, a tempo pieno ed esclusivo, per massimo cinque anni rinnovabili. Il Direttore ha responsabilità della gestione tecnica e amministrativa: propone atti, assegna obiettivi e risorse, organizza il personale, coordina i dirigenti, applica penali, predispone gli atti di bilancio, gestisce i rapporti con le consulte e predispone il piano d’ambito.
L’AURI dispone di una struttura tecnico-operativa e può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali mediante convenzione. Non può assumere personale se non nei casi previsti, coprendo i fabbisogni soprattutto tramite trasferimenti e comandi da enti locali, Regione, Aziende e Agenzie regionali.
Statuto, regolamento e rappresentanza territoriale
Statuto e regolamento di organizzazione disciplinano funzionamento e assetto dell’AURI e devono essere approvati dall’Assemblea con maggioranze qualificate e poi dalla Giunta regionale. Lo statuto deve prevedere, tra l’altro, un Consiglio direttivo composto da un numero definito di membri, rappresentanze territoriali equilibrate, la presenza dei Sindaci dei due comuni più grandi e dei comuni sede di impianti o interessati da attingimenti idrici, nonché la possibilità di articolazioni territoriali interne dell’Assemblea.
Lo statuto disciplina anche forme di informazione, consultazione della popolazione e concertazione con le consulte.
Consultazione degli utenti e dei gestori
Sono previste due consulte presso l’AURI:
- la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti, in rappresentanza degli interessi degli utenti;
- la Consulta degli utenti, con funzioni di tutela, informazione, raccolta delle valutazioni e monitoraggio della qualità;
- la Consulta dei gestori, in rappresentanza dei gestori operanti nel territorio regionale.
Le consulte sono senza compensi, sono costituite con atti dell’AURI e partecipano alle attività di consultazione e verifica annuale. La Consulta degli utenti presta particolare attenzione anche alle persone con disabilità, agli utenti in aree rurali o isolate e a quelli in condizioni di disagio economico.
Piani d’ambito per acqua e rifiuti
Il Piano d’ambito per il servizio idrico è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina statale. Definisce obiettivi del periodo di affidamento, standard di servizio, ricognizione infrastrutturale, programma degli interventi, modello gestionale e piano economico-finanziario. Può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria o per adeguamenti normativi e di indirizzo regionale.
Il Piano d’ambito per i rifiuti è disciplinato in modo più dettagliato: prima dell’approvazione va trasmesso alla Giunta regionale, che ha 60 giorni per verificarne la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti e alla normativa ambientale, prescrivendo modifiche se necessarie. Decorso inutilmente il termine, il Piano è approvato definitivamente dall’Assemblea. È inoltre soggetto a VAS.
Il Piano rifiuti deve contenere, tra l’altro:
- modello di raccolta e obiettivi di raccolta differenziata per ciascun comune;
- progressiva estensione dei servizi di tariffazione;
- ricognizione impianti e programmazione dei flussi;
- stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;
- piano finanziario;
- criteri per contributi e sanzioni ai comuni in base ai risultati di raccolta differenziata.
Poteri della Regione
La Regione mantiene funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo. La Giunta regionale elabora piani di settore, stipula intese, formula indirizzi e linee guida, stabilisce criteri per il piano rifiuti, verifica la conformità degli atti dell’AURI, promuove iniziative per riduzione consumi, riciclo, risparmio idrico e contenimento delle tariffe, e può esercitare poteri sostitutivi.
In particolare, la Regione interviene sostitutivamente se l’AURI non approva o ritarda l’approvazione dei piani d’ambito o dei programmi annuali, o se il Consiglio direttivo non interviene in caso di inadempienze dei gestori.
Soppressione degli ATI e disciplina transitoria
La legge sopprime gli ATI umbri. Le funzioni in materia di politiche sociali e turismo vengono trasferite ai comuni in forma associata tramite Unioni speciali di comuni; quelle idriche e rifiuti passano all’AURI.
La soppressione degli ATI e il trasferimento delle funzioni avvengono gradualmente:
- gli ATI continuano ad operare per politiche sociali e turismo fino all’approvazione dei regolamenti delle Unioni speciali di comuni;
- continuano ad operare per acqua e rifiuti fino all’effettivo insediamento di tutti gli organi dell’AURI;
- l’AURI subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI relativi ai servizi idrico e rifiuti;
- il personale di ruolo viene trasferito secondo la ricognizione approvata, con regole transitorie sui rapporti di lavoro.
Sono previste scadenze transitorie ormai storicamente concluse, tra cui l’adozione dei piani d’ambito regionali entro il 31 dicembre 2016, con affidamenti temporanei sino all’allineamento delle scadenze delle gestioni.
Regime di abrogazioni e coordinamento finale
La legge abroga specifiche disposizioni della l.r. 23/2007 sugli ATI e modifica la l.r. 11/2009 sui rifiuti, sostituendo l’articolo 13 e abrogando l’articolo 14. Le norme di coordinamento finale stabiliscono che, nei settori interessati, i riferimenti agli ATI si intendono fatti alle Unioni speciali di comuni o all’AURI, a seconda della materia e del momento di effettivo esercizio delle funzioni.
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